DIRITTO ALL’OBLIO E DIRITTO DI CRONACA ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA
(Garante per la Protezione dei Dati Personali – provvedimento n.426 del 28/09/2023)
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. del 10/10/2022 n. 150 (meglio conosciuto come “Riforma Cartabia”) è stato modificato l’art. 64 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che prevede la facoltà della persona, nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere o un decreto di archiviazione, di richiedere al Giudice procedente di ordinare, attraverso l’annotazione in calce al provvedimento, l’inibizione o la cancellazione della notizia relativa alla vicenda giudiziaria conclusa e pubblicata in precedenza sul web, attivando cosi il diritto all’oblio dell’interessato.
Tuttavia, come emerge dall’indirizzo interpretativo del Garante in commento, la cancellazione non è automatica ed assoluta poiché deve essere effettuato un bilanciamento fra diritto all’oblio e libertà di espressione e di informazione ovvero diritto di cronaca, così come sancito dall’art. 17 del Regolamento UE 2016/6799 richiamato dallo stesso art. 64 ter disp. att. c.p.p.
Nel caso concreto era stata data notizia sul web della vicenda giudiziaria riguardante un personaggio di rilievo pubblico; quest’ultimo, ottenuta l’archiviazione delle indagini e alla luce delle nuove disposizioni, aveva richiesto e ottenuto dal Giudice l’ordine di cancellazione della notizia dal web.
L’interessato aveva inoltrato reclamo a Google intimando al motore di ricerca di cancellare tutte le notizie riguardanti lo stesso; Google eliminava alcuni indirizzi (cc.dd. “URL”) datati e relativi alla vicenda giudiziaria originaria ma lasciava contenuti di recentissima pubblicazione che davano atto dell’avvenuta archiviazione delle indagini.
Il caso approdava al Garante per la Protezione dei Dati Personali il quale respingeva le richieste dell’interessato e accoglieva le ragioni di Google osservando che: “i contenuti recenti non cancellati da Google riguardavano notizie esatte e attuali la cui conoscenza appariva funzionale a dare conto all’opinione pubblica degli esiti favorevoli della vicenda che ha interessato la persona originariamente indagata”; continuava il Garante: “la notizia dell’archiviazione delle indagini assumeva ancora rilevanza, attualità e interesse pubblico proprio in relazione al ruolo ricoperto dall’interessato e, per tale ragione, non appariva idonea a pregiudicarlo”.
Avv. Biagio Cimò