DLGS 231/01. WHISTLEBLOWING. IL RUOLO DEI SINDACATI NELLA NUOVA DISCIPLINA DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI
A partire dal 17 dicembre 2023 le aziende private che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati fino a 249 unità, avranno l’obbligo di istituire un canale interno di segnalazione di possibili illeciti che sia in grado di garantire l’anonimato del soggetto segnalante, al fine di evitare ritorsioni.
L’art.4 del D.Lgs. 24/2023, cd “Decreto Whistleblowing”, nell’implementare il canale di segnalazione interno, prevede che l’impresa sia tenuta a “sentire le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015”, ovvero le rappresentanze sindacali aziendali o le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tale previsione ha generato dei dubbi tra i datori di lavoro circa le modalità di confronto con gli organismi sindacali.
Come emerge anche dalle linee guida fornite da ANAC, il tenore letterale della norma porta a ritenere che il coinvolgimento del sindacato da parte dell’impresa abbia un carattere meramente informativo, in quanto non si parla dell’obbligo di esperire un “esame congiunto”, o della necessità di una “previa intesa” con le organizzazioni sindacali, ma dell’obbligo di “sentire” i rappresentanti dei lavoratori.
Tale obbligo si concretizza, pertanto, in un primo momento di comunicazione preventiva al sindacato dell’intenzione di attivare un canale di whistleblowing attraverso un’informativa che descriva gli elementi essenziali del canale di segnalazione e in un secondo momento di eventuale incontro di approfondimento, se richiesto dal sindacato.
Ferma restando la piena autonomia decisionale e organizzativa dell’ente nella disciplina del canale interno, appare di particolare importanza il momento di confronto con il sindacato, in quanto rappresenterebbe senz’altro una condotta antisindacale il mancato coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari