D.LGS.231/01 INAPPLICABILE LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO SE IL REATO È DI PERICOLO
Con la sent. n.50770/2023 la Terza sezione penale della Corte di Cassazione ha negato la possibilità di applicare alla società l’attenuante della particolare tenuità del fatto nel caso in cui il reato presupposto ex D. Lgs.231/01 sia un reato di pericolo, come nel caso degli illeciti ambientali.
La vicenda che ha dato origine alla pronuncia della Corte riguardava l’applicazione di una sanzione pecuniaria ad una società per azioni che aveva riversato in un corso d’acqua centinaia di tonnellate di fanghi di depurazione diluiti con acque reflue di scarico, rendendosi colpevole di illeciti ambientali. A fronte del ricorso presentato dalla difesa per violazione di legge con riferimento (anche) all’art. 12 del D. Lgs.231/01 la Cassazione si è espressa in senso negativo, ritenendo non applicabile a tale situazione l’attenuante prevista dal Decreto.
Infatti, sebbene l’art. 12 co.1 lett. b) del D. Lgs.231/01 stabilisca che “la sanzione pecuniaria è ridotta (…) se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità”, la Suprema Corte, nella sentenza in commento, ha precisato che tale riduzione “non può che trovare applicazione a quei reati che presuppongono un danno patrimoniale e non anche a quelli che si esauriscono in violazioni formali e di pericolo astratto, in cui vengono punite determinate condotte indipendentemente e a prescindere dalla produzione di un danno, patrimoniale e non patrimoniale”.
Nella medesima pronuncia la Corte ha altresì specificato che ai fini della riduzione della sanzione non basta da sola l’adozione di un modello organizzativo, se questo non è idoneo scongiurare il reato in questione e se non viene messo nelle condizioni di poter operare in concreto, non esistendo “alcun automatismo tra l’adozione del modello e la concessione dell’attenuante, che è invece subordinata, come evidenziato anche in dottrina, ad un giudizio di natura fattuale, essendo il giudice tenuto a verificare se la lettera della norma sia stata rispettata, specificamente e nel suo complesso”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari