D.LGS.231/01 LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE O REVOCA PUÒ RIGUARDARE ANCHE UNA SOLA AUTORIZZAZIONE
Con la sent. n.47564/2023, la Corte di Cassazione ha segnato i confini tra le sanzioni interdittive applicabili all’ente in caso di responsabilità amministrativa da reato dello stesso.
L’elenco delle sanzioni interdittive è contenuto nell’art. 9 co.2 del d.lgs. 231/01 “Le sanzioni interdittive sono: a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi”.
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte chiarisce la portata delle sanzioni interdittive di cui alle lett. a) e b) dell’art. 9, specificando che la sanzione della sospensione o revoca di cui alla lettera b) può riguardare anche una sola autorizzazione e non necessariamente occorre bloccare tutti i nulla osta, altrimenti detta sanzione sarebbe del tutto equiparabile a quella di cui alla lettera a), ovvero l’interdizione dall’esercizio dell’attività.
Nella vicenda che ha dato origine alla pronuncia della Corte era stata applicata in via cautelare ad un’impresa la sanzione dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, poi sostituita con quella della sospensione delle autorizzazioni in sede di riesame.
A fronte del ricorso presentato dal Pm secondo cui la sanzione della sospensione si riferirebbe “ai soli provvedimenti che legittimano, in tutto o in parte, lo svolgimento dell’attività d’impresa”, la Cassazione si è espressa nel senso che tale interpretazione “contrasta con la lettera stessa della legge che circoscrive la sua portata ai provvedimenti amministrativi funzionali alla commissione dell’illecito”.
Pertanto, in sede di applicazione di una misura cautelare, il giudice deve limitare il provvedimento cautelare a quell’attività dell’ente alla quale si riferisce l’illecito.
La Corte ha altresì ricordato che la risposta sanzionatoria nei confronti dell’ente deve sempre essere coerente al principio di gradualità e proporzionalità, espressamente sancito dal decreto 231.
#responsabilitàente #dlgs231 #misurecautelari #sanzioniinterdittive
Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari