D.LGS.231/01 SI CONFIGURA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE ANCHE IN CASO DI REATO COMMESSO DA SOGGETTI CHE ESERCITANO UN CONTROLLO SOLO DI FATTO
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.3211/2023, ha esteso la nozione di controllo rilevante al fine di ritenere sussistente la responsabilità da reato dell’ente.
Con la sentenza in commento, infatti, la Corte chiarisce che il riferimento dell’art. 5 D. Lgs.231/01 alle “persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente”, non si riferisce soltanto ai soggetti che, pur non avendo la maggioranza dei voti in assemblea, esercitino comunque un’influenza dominante, ma anche ai soggetti che pur non rivestendo una carica formale all’interno della società, si trovano, di fatto, ad esercitare un’attività di controllo che “ricomprende anche l’attività di vigilanza o, comunque, di verifica e incidenza nella realtà economico-patrimoniale della società, sovrapponibile a quella svolta dai sindaci o dagli altri soggetti a ciò formalmente deputati”.
Pertanto, nel caso in cui il reato sia commesso a vantaggio dell’ente da soggetti che non rivestono una carica formale all’interno della società, ma in punto di fatto si trovano ad esercitare una posizione di controllo, si configura la responsabilità dell’ente ex Decreto 231.
Nella medesima pronuncia la Suprema Corte specifica, inoltre, che se il reato è commesso da soggetti che esercitano un ruolo di controllo e di gestione solo di fatto, la società è chiamata a rispondere anche in presenza di un Modello organizzativo, che non esplica, in tale caso, efficacia esimente. Infatti, se la società è gestita in modo occulto, vuol dire che la stessa non si è dotata di sistemi organizzativi per la prevenzione dei reati “che dunque non possono considerarsi adeguati, anche ove gli stessi siano conformi ai codici di comportamento approvati dal ministero della Giustizia”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza