D.LGS.231/01 APPLICABILE LA DOPPIA SANZIONE SE GLI ILLECITI NON SONO SOVRAPPONIBILI
La legge delega fiscale (L. n.111/2023) mira ad una revisione del sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, puntando ad una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione. Il fine della legge è quello di giungere ad una completa attuazione del principio del ne bis in idem, che si configura quando i fatti contestati siano giuridicamente identici nei propri elementi strutturali.
Tale situazione, con riferimento al rapporto tra i procedimenti amministrativo e penale eventualmente scaturenti da violazioni di natura fiscale, è regolata dal D. Lgs.74/2000 il quale, introducendo il principio di specialità, prevede che quando una medesima violazione è punita da una sanzione penale e da una sanzione amministrativa “si applica la disposizione speciale” (“in concreto, il più delle volte risulterà speciale la norma penale”, così C.M. 4 agosto 2000, n.154).
Questo principio, nella realtà, non ha mai trovato effettiva applicazione, innanzitutto perché è necessaria l’identità del trasgressore. Pertanto, in concreto, sembrerebbe operare solo per le violazioni commesse nell’ambito di imprese individuali, artisti o professionisti ovvero associazioni o enti privi di personalità giuridica, con conseguente esclusione di tutte le violazioni tributarie costituenti reato commesse da società, in quanto per la parte fiscale ne risponde l’ente e per quella penale la persona fisica.
A tale riguardo, la bozza di decreto delegato introduce nel D. Lgs.74/2000 l’art. 21 ter, puntando ad estendere il principio di specialità anche nel rapporto tra la sanzione tributaria e la corrispondente sanzione amministrativa dipendente da reato ex D. Lgs.231/01. Tale bozza, tuttavia, non sembra essere molto efficace. Non vengono superate, infatti, le criticità già presenti nell’attuale disciplina, in quanto, anche in questo caso, per evitare la doppia sanzione sarà necessaria la perfetta coincidenza tra i due illeciti, eventualità esclusa dalla Cassazione che ha sempre ritenuto le violazioni non sovrapponibili.
Un tentativo di superamento di tale problema da parte del legislatore delegante deriva dalla previsione secondo cui, se per lo stesso fatto è stata applicata al soggetto una sanzione penale o una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato ex Decreto 231, il giudice o l’autorità amministrativa, al momento della determinazione della sanzione di propria competenza, tiene conto di quelle già applicate. Da ciò emerge chiaramente che la norma si presenta come una disposizione di principio che lascia ampi margini di discrezionalità al giudice e all’autorità amministrativa e che porta a ritenere difficilmente superabile il problema della “doppia sanzione”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza