#abbandonorifiuti – #detritidademolizione: la Corte di Cassazione si pronuncia sul tema dell’abbandono di rifiuti derivanti da opere di demolizione
La Suprema Corte con la sentenza n. 4700/2020, investita di una questione relativa all’abbandono di detriti da demolizione, ha affermato che, “in tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di abbandono di rifiuti per titolare di impresa o responsabile di ente non deve intendersi solo il soggetto formalmente titolare dell’attività ma anche colui che eserciti di fatto l’attività imprenditoriale inquinante”.
I giudici di legittimità, inoltre, hanno rigettato la tesi difensiva secondo cui l’art. 181 d.lgs. n. 42/2004 non darebbe rilevanza all’opera di sbancamento del terreno, ma punirebbe solamente la realizzazione di lavori di natura edile. Invero, è stato osservato che “l’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 non prevede alcuna limitazione in ordine alla tipologia dei lavori oggetto della condotta vietata, essendo punito “chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici”, laddove tale ultima locuzione è idonea ad abbracciare qualsivoglia attività, tale da comportare una modificazione del bene paesaggistico; per altro verso, oggetto della tutela è pacificamente l’ambiente, che può essere leso non solo da lavori edili, ma da qualunque attività comportante una modificazione dell’assetto territoriale, ivi compresa la conformazione dei luoghi, quali, appunto, i lavori di sbancamento del terreno”.
Avv. Gaspare Tesè