#amministrativo #covid19 #coronavirus #sospensioneferiale: D.L. 11/2020 sospensione feriale per la giustizia amministrativa.
Il d.l. varato dal governo per fronteggiare l’emergenza covid-19 ha previsto misure d’emergenza anche nel settore giustizia. In primo luogo il decreto ha previsto un periodo di transizione dal 9 al 22 marzo 2020, nel corso del quale, salve le eccezioni espressamente previste, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d’Italia sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.
Il decreto-legge, inoltre, introduce delle misure straordinarie riguardanti la giustizia contabile e amministrativa.
In particolare, il decreto, in relazione alla giustizia amministrativa, ha previsto l’operatività del disposto di cui all’art. 54, commi 2 e 3 del codice del processo amministrativo, ossia del regime della sospensione feriale. Dall’ 8 marzo 2020 inizia, pertanto, un periodo di sospensione feriale identico a quello che sospende i termini estivi.
Sostanzialemente tra l’8 e il 22 marzo inizia un periodo neutro per gli atti amministrativi, come se tale arco temporale fosse cancellato dal calendario.
Tuttavia i procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi, su richiesta anche di una sola delle parti, con il rito di cui all’articolo 56 del codice del processo amministrativo (ovverosia con misure cautelari monocratiche) e la relativa trattazione collegiale è fissata in data immediatamente successiva al 22 marzo 2020.
Avv. Gaspare Tesè