#Art.5dlgs74/00 #omessapresentazione #penaletributario Corte di Cassazione: se il consulente sbaglia, paga il contribuente.
L’Art. 5 del d.lgs n. 74/2000 disciplina l’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi, non esonerando il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per l’eventuale delitto di omessa dichiarazione.
La Suprema Corte, III sez. pen., con la sentenza n. 9417/2020, ha precisato che l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni fiscali incombe direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche su chi ne abbia legale rappresentanza, egli è infatti tenuto a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità.
La vicenda in esame coinvolge una Società Cooperativa alla quale, in via preventiva, il Tribunale del riesame aveva disposto il sequestro delle somme di denaro depositate nei conti correnti, nonché dei titoli e di altre disponibilità finanziarie della medesima società per il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni IVA e dei redditi, per gli anni 2014 e 2015.
Il Tribunale riteneva, in particolare, la sussistenza del fumus commissi delicti avendo rilevato che, le dichiarazioni erano state presentate per gli anni contestati da soggetto non legittimato, ex amministratore e moglie dell’indagato, in quanto privo della legale rappresentanza e dovevano, dunque, considerarsi omesse.
I giudici di legittimità hanno confermato il sequestro preventivo dei beni della Società, precisando che il contribuente o il legale rappresentante, nell’ipotesi in cui si tratti di persone giuridiche come nel caso de quo, può delegare la predisposizione delle dichiarazioni fiscali ad un commercialista o consulente fiscale, tuttavia rimane personalmente obbligato alla presentazione delle stesse, pena la configurabilità della fattispecie di reato di omessa dichiarazione ex art. 5 del d. lgs n. 74/00.
Dott.ssa Daniela Cappello