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Corte di Cassazione penale n. 22253/20: risponde del reato di favoreggiamento il lavoratore che fornisce notizie mendaci all’Autorità sulla dinamica di un infortunio sul lavoro accaduto ad un collega. La paura del licenziamento non giustifica le false dichiarazioni.
L’art. 378 del codice penale disciplina il reato di “favoreggiamento personale” che si configura quando un soggetto aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti.
La Corte di Cassazione, VI sez. penale, con la sentenza n. 22253/20, ha confermato la condanna dei giudici di I e II grado per il reato ex art. 378 c.p. a carico di un lavoratore che aveva mentito alla Polizia Giudiziaria sulle modalità di un infortunio avvenuto sul posto di lavoro ad un collega.
In particolare, i giudici di merito ritenevano che l’imputato avesse reso dichiarazioni che avrebbero sviato le indagini che si svolgevano, per quel sinistro, nei confronti del datore di lavoro e del responsabile della sicurezza per l’ipotesi di reato di cui all’art. 590 c.p.
La difesa interponeva ricorso in Cassazione avverso la decisione dei giudici di primo e secondo grado per due ordini di motivi:
• Vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla ritenuta configurabilità del favoreggiamento contestato.
• Vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla ritenuta non configurabilità dell’esimente di cui all’art. 384 c.p.
La difesa sottolineava che il lavoratore aveva il timore di eventuali ritorsioni da parte del datore di lavoro ed, inoltre, che non erano state considerate le dichiarazioni degli altri colleghi presenti sul cantiere i quali avrebbero riferito che l’imputato non si trovava nel luogo dove era avvenuto l’incidente.
La S. C. ritiene il ricorso inammissibile e ribadisce che il timore di un licenziamento “non risponde ad una concreta dimostrazione in punto di fatto ma ad una mera suggestione logica” dal momento che l’imputato non ha mai cambiato versione neppure quando, nel corso del giudizio, avrebbe potuto avvalersi del ricorso all’art.376 c.p., essendo stato peraltro licenziato da tempo.
Dott.ssa Daniela Cappello