#know how aziendale #art623cp #reato exl avoratori
La Corte di Cassazione con la sentenza 4 n. 16975/20 ha sancito l’applicabilità dell’art. 623 c.p. nei confronti di quei lavoratori che dopo aver lavorato in una grande azienda, avevano fondato in proprio una loro azienda, ponendo in essere atti concorrenziali diretti, avendo creato apparecchiature elettroniche identiche a quelle prodotte dalla loro ex azienda.
La Corte ritiene applicabile l’art. 623 c.p. che tutela il diritto alla non divulgazione di notizie relative ai metodi di produzione di una azienda.
In altri termini trova tutela penale il Know how aziendale, ossia trova tutela quel complesso di beni materiali ed immateriali costituito dal complesso cognitivo ed organizzativo che porta alla produzione e commercializzazione di un bene prodotto da una azienda.
on. avv. Giuseppe Scozzari
Continua#Bancarottaperdistrazione #postfallimentare #nessunreato
La Cassazione precisa che necessita la distinzione tra costi e ricavi.
La Cassazione con la sentenza 15650 del 21.05.2020 nell’accogliere il ricorso proposto da un imputato dichiarato fallito, ha precisato che per ritenere sussistente il reato di bancarotta post fallimentare per distrazione, non ci si può limitare – come nel caso in esame – ad accertare l’avvenuto utilizzo di proventi societari per il sostentamento proprio e della propria famiglia, ma serve un quid pluris, ossia bisogna accertare che vi sia stata concreta sottrazione di somme, tale da superare il limite massimo di cui alla legge fallimentare (art. 46).
Il reato di bancarotta post fallimentare si concreta nella distrazione delle somme pervenute al fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, nel caso in cui queste superino la somma assegnata dal giudice per l sopravvivenza del fallito e della sua famiglia.
In assenza di una determinazione del giudice l’utilizzo di proventi da parte del fallito non integra il reato di bancarotta per distrazione.
La Cassazione specifica che non vanno versati i ricavi ma i guadagni nella misura indicata dal giudice delegato, precisando che in ogni caso, l’eventuale superamento del limite va concretamente accertato non essendo sufficiente la presunzione di superamento di tale limite, dalla semplice condotta di prensione del denaro.
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaReati Tributari: Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato di cui all’art. 10 ter d.lgs.74/2000, eseguito su somme depositate sui conti correnti intestati alla società beneficiaria del reato, non si può trasferire su un immobile appartenente alla stessa società anche se c’è il consenso di quest’ultima.
La Corte di Cassazione, III sez. penale, con la sentenza n. 15308/2020, ha stabilito che in caso di omesso versamento IVA non si può confiscare un bene immobile in sostituzione del sequestro delle somme depositate sul conto corrente di una società, poiché si verificherebbe un’illegittima trasformazione da sequestro diretto del profitto del reato a sequestro per equivalente. L’art. 12 bis, comma 1, d.lgs. 74/2000, infatti, prevede che la confisca per equivalente può essere disposta solo in caso di impossibilità di acquisizione diretta del profitto del reato tributario e solo nei confronti dell’autore dello stesso, non della società, in ossequio all’art. 19 d. lgs. 231/2001.
Il caso: ad una Srl veniva contestato il reato di omesso versamento IVA e veniva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla futura confisca, di somme depositate sui conti correnti societari. Il Tribunale, accoglieva parzialmente la richiesta di riesame della difesa disponendo che il sequestro preventivo delle somme di denaro depositate sul conto della società, fossero sostituite su richiesta della stessa società con analoga misura cautelare su un immobile di proprietà. Il Procuratore della Repubblica impugnava l’ordinanza per la violazione degli artt. 322-ter, primo comma, c.p. e l’art. 19 d. lgs. 231/2001, e proponeva ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, uniformandosi all’orientamento ormai consolidato in materia –da ultimo sent. Cass. nn. 37660/2019 e 12245/2014- ha ribadito che “le somme di denaro oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, che costituiscono il profitto del reato oppure un valore ad esso equivalente, non possono essere sostituite con beni mobili od immobili di identico valore, perché tale operazione comporta la permuta di un bene di immediata escussione con un diritto di proprietà non immediatamente convertibile in un valore corrispondente al profitto del reato”.
La S.C. ha rammentato che:
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le disposizioni sulla confisca rivestono carattere di stretta interpretazione e avendo natura pubblicistica, il loro contenuto e i loro effetti non possono formare oggetto di pattuizioni;
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la sostituzione della misura cautelare de qua non è ammissibile neppure qualora vi sia il consenso del soggetto interessato, poiché sottoporre a vincolo un bene immobile di proprietà dell’autore del reato non costituisce profitto, nemmeno indiretto, dell’illecito;
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l’eventuale sentenza di condanna non potrebbe mai disporre la confisca del bene immobile, con la conseguenza che il provvedimento cautelare si rileverebbe del tutto privo di effetti.
Gli ermellini, infine, osservano che la società non avrebbe avuto alcuna difficoltà a richiedere un prestito dello stesso importo del denaro sequestrato, dando in garanzia l’immobile, ottenendo così il medesimo risultato senza la necessità di proporre interpretazioni delle norme in materia di confisca in contrasto con la legge.
Dott.ssa Daniela Cappello
Continua#sicurezzasullavoro #obblighidatoredilavoro #delegavalida #delegainidonea #responsabilitapenale #esonero
La Corte di cassazione con la sentenza 6564/2020 ha fatto ulteriore chiarezza sull’istituto della delega di funzioni nell’ambito dello scottante e sempre attuale tema della sicurezza sul lavoro.
La S.C. chiarisce che una delega è valida ed esonera l’imprenditore da responsabilità penale, solo se: 1) l’atto di delega sia espresso, inequivoco e certo, secondo i corretti richiami normativi al T.U. 81/08. E ss.; 2) l’atto di delega sia conferito a persona tecnicamente qualificata e non ad un soggetto privo delle espresse capacità richieste dalla tipologia di lavoro; 3) il delegato sia dotato di capacità di spesa e non sia un mero esecutore di decisioni prese in altra sede (ad es. dal CDA o dall’A.U. della società); 4) il datore di lavoro controlli e vigili l’attività del delegato affinché questo usi correttamente il potere delegato; 5) il delegato abbia accettato espressamente la delega; 6) il datore di lavoro intervenga tempestivamente nel caso in cui il tecnico che ha redatto il Piano Operativo di Sicurezza (POS), segnali eventuali omissioni del delegato.
La Corte se da un lato ha anche ritenuto inidonea la delega che faccia mero riferimento al contratto di funzioni, dall’altro lato ha chiarito che non si può pretendere una presenza costante e continua sui luoghi di lavoro “in ognuna delle singole circostanze episodiche in cui il lavoro viene svolto dai dipendenti”
on. avv. Giuseppe Scozzari
Continua#Stalking #Ammonimentodelquestore #Dirittoamministrativo
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2545/2020, è intervento chiarendo che, in materia di stalking, una delle misure attuabili per tutelare le vittime è l’ammonimento emesso dal Questore, un provvedimento da ritenersi sempre corretto e legittimo quando alla base c’è una situazione di violenza che induce la parte più debole a cambiare le proprie abitudini di vita.
La vicenda, oggetto della pronuncia, tratta di una relazione extraconiugale alla fine della quale l’uomo, non accettando la conclusione del rapporto, aveva messo in atto una condotta vessatoria nei confronti dell’amante, tale da determinare un mutamento delle sue abitudini di vita.
Il Questore di Milano emetteva il decreto di ammonimento.
Con tale provvedimento, il Questore, in base all’art. 8, comma, 1 del Dl n. 11/2009, invitava “lo stalker” a tenere una condotta conforme alla legge, avvertendolo che, in caso di reiterazione dei comportamenti persecutori censurati, la pena prevista per il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. è aumentata e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da soggetto già ammonito.
Inoltre, il Questore, invitava l’uomo a recarsi presso il CIPM (Centro italiano per la promozione della mediazione) per prendere consapevolezza del disvalore penale delle azioni commesse.
A seguito del ricorso, il Tar censurava il giudizio del Questore ritenendo che, nel caso di specie, non erano ravvisabili quei comportamenti propri dello stalking e che non era stato neppure provato che il ricorrente si fosse reso responsabile di comportamenti a matrice violenta.
Ad avviso del Tar, peraltro, il questore de quo avrebbe dovuto sentire anche l’uomo, accusato di stalking, immediatamente dopo la ricezione della denuncia, dal momento che aveva sentito anche la madre e il marito della denunciante, in qualità di persone informate sui fatti.
Ricorrono in appello il Ministero dell’Interno e la Questura di Milano ed il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado.
I giudici di Palazzo Spada, ai fini del decidere, hanno dato rilievo essenzialmente all’art. 8 Dl. n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito con legge n. 38 del 23 aprile 2009, secondo cui: “fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore” (comma 1) e “il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni” (comma 2).
Il Consiglio di Stato nella sentenza in commento, dopo aver passato in rassegna la normativa amministrativa e penale ha ritenuto legittimo il decreto di ammonimento emesso dal Questore respingendo il ricorso introduttivo del primo grado.
Dunque, per i giudici amministrativi, l’ammonimento del Questore è un provvedimento da ritenersi corretto e legittimo quando alla base c’è una situazione di violenza che induce la parte più debole a cambiare le proprie abitudini di vita.
Dott.ssa Daniela Cappello
ContinuaCovid-19 e norme di sicurezza sul lavoro: Incorre nel reato ex art. 25 septies Dlgs. 231/2001 l’azienda che non fornisce strumenti di protezione idonei ai propri dipendenti sul posto di lavoro.
In questi tempi di pandemia, il tema della salute e sicurezza sul posto di lavoro assume un carattere centrale: non è mai stato più imperativo per piccole, medie e grandi aziende adoperare tutti gli accorgimenti e strumenti necessari non solo per la tutela della salute dei propri dipendenti, ma anche per scongiurare il rischio di condanne penali e/o amministrative per omissioni colpose in capo alle stesse.
La Corte di Cassazione, IV sez. pen., con sentenza n. 13575/2020, ha confermato la condanna per la S.p.a. al pagamento della sanzione amministrativa di euro trentamila per il reato ex art. 25-septies comma 3, D.lgs n.231/2001, ma ha annullato senza rinvio la sentenza emessa a carico dell’amministratore unico della S.p.a. per lesioni personali colpose, essendo il reato estinto per avvenuta prescrizione.
Il caso: un dipendente di un’azienda, con mansioni di attrezzista, si era ustionato durante una manovra che mirava a rimuovere il tappo di plastica, che si era formato su un iniettore, con l’ausilio di una bacchetta di rame senza attendere che la camera calda si raffreddasse prima di procedere e senza indossare idonei guanti ad alta protezione termica, ma dei guanti di cuoio dati in dotazione dall’azienda.
La Suprema Corte ha condannato la S.p.a. per due ordini di motivi:
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l’adozione di un modello organizzativo ritenuto insufficiente rispetto alle finalità di prevenzione e protezione contro i rischi derivanti dalla rimozione della plastica. I guanti di cuoio o di gomma forniti dall’azienda proteggono dal rischio di taglio ma non dalle ustioni anzi, risultano pericolosi perché con il calore si incollano alle mani aumentando così la probabilità del verificarsi di eventi lesivi.
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il vantaggio economico ottenuto dal risparmio di spesa derivato sia dal mancato acquisto di dispositivi più efficaci di quelli in uso, sia nell’assenza di corsi di formazione, oltre che nel maggior guadagno dato da ritmi di produzione resi più veloci dall’assenza di misure stringenti sulla sicurezza.
Dunque, le aziende, per non incorrere nel reato di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art.25- septies D.lgs. 231/2001), oltre a fornire adeguati dispositivi di protezione individuale, devono aggiornare il documento di valutazione dei rischi e informare nel dettaglio i propri dipendenti sui possibili rischi e pericoli e sulle modalità idonee per fronteggiarli.
Dott.ssa Daniela Cappello
Continua#Stalking #Ammonimentodelquestore #Dirittoamministrativo
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2545/2020, è intervento chiarendo che, in materia di stalking, una delle misure attuabili per tutelare le vittime è l’ammonimento emesso dal Questore, un provvedimento da ritenersi sempre corretto e legittimo quando alla base c’è una situazione di violenza che induce la parte più debole a cambiare le proprie abitudini di vita.
La vicenda, oggetto della pronuncia, tratta di una relazione extraconiugale alla fine della quale l’uomo, non accettando la conclusione del rapporto, aveva messo in atto una condotta vessatoria nei confronti dell’amante, tale da determinare un mutamento delle sue abitudini di vita.
Il Questore di Milano emetteva il decreto di ammonimento.
Con tale provvedimento, il Questore, in base all’art. 8, comma, 1 del Dl n. 11/2009, invitava “lo stalker” a tenere una condotta conforme alla legge, avvertendolo che, in caso di reiterazione dei comportamenti persecutori censurati, la pena prevista per il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. è aumentata e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da soggetto già ammonito.
Inoltre, il Questore, invitava l’uomo a recarsi presso il CIPM (Centro italiano per la promozione della mediazione) per prendere consapevolezza del disvalore penale delle azioni commesse.
A seguito del ricorso, il Tar censurava il giudizio del Questore ritenendo che, nel caso di specie, non erano ravvisabili quei comportamenti propri dello stalking e che non era stato neppure provato che il ricorrente si fosse reso responsabile di comportamenti a matrice violenta.
Ad avviso del Tar, peraltro, il questore de quo avrebbe dovuto sentire anche l’uomo, accusato di stalking, immediatamente dopo la ricezione della denuncia, dal momento che aveva sentito anche la madre e il marito della denunciante, in qualità di persone informate sui fatti.
Ricorrono in appello il Ministero dell’Interno e la Questura di Milano ed il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado.
I giudici di Palazzo Spada, ai fini del decidere, hanno dato rilievo essenzialmente all’art. 8 Dl. n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito con legge n. 38 del 23 aprile 2009, secondo cui: “fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore” (comma 1) e “il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni” (comma 2).
Il Consiglio di Stato nella sentenza in commento, dopo aver passato in rassegna la normativa amministrativa e penale ha ritenuto legittimo il decreto di ammonimento emesso dal Questore respingendo il ricorso introduttivo del primo grado.
Dunque, per i giudici amministrativi, l’ammonimento del Questore è un provvedimento da ritenersi corretto e legittimo quando alla base c’è una situazione di violenza che induce la parte più debole a cambiare le proprie abitudini di vita.
Dott.ssa Daniela Cappello
Continua#Covid19 #231imprese #nuovemisure #rischioreati #bestpractice
Il lockdown a causa del Coronavirus comporterà per le aziende una ripresa in un mondo tutto nuovo, soprattutto dal punto di vista della tutela della salute dei lavoratori.
Del tema se ne è occupato il Consiglio nazionale dell’Ordine dei commercialisti che ha qualificato il rischio da Covid-19 come “rischio d’impresa”.
Qualche indicazione per evitare che una omissione colposa possa dar vita ad un procedimento penale per lesioni colpose (gravi o gravissime) o per omicidio colposo:
1) gli organi di controllo societari dovranno monitorare l’adeguamento degli strumenti di sicurezza alle esigenze imposte dalla pandemia;
2) mappatura dei nuovi rischi sanitari aziendali e pieno coordinamento dei medici aziendali con gli addetti al primo soccorso e alla gestione delle emergenze;
3) adeguamento dei protocolli di gestione dei rischi da reato previsti dal decreto 231/01;
4) verifica idoneità delle misure di prevenzione relativa ai reati associativi e societari che potrebbero con “virulenza” manifestarsi a causa della crisi che ha attanagliato le imprese;
5) valorizzazione del ruolo degli Organi di Vigilanza (OdV) i quali devono verificare la coerenza ed efficacia delle misure adottate con i DPCM e le “best practice” di settore.
on. avv. Giuseppe Scozzari
Continua#Dirittopenale #Esercizioabusivodellaprofessione #ConsulenteTributario
L’art. 348 c.p. disciplina il reato di “esercizio abusivo di una professione” che si configura quando un soggetto svolge, senza averne i requisiti, qualcuna delle professioni che godono di riserve professionali ex lege.
Con la recente sentenza n.12282 /2020, VI sez. pen., depositata il 20 aprile scorso, la Suprema Corte ha confermato la condanna per il reato ex art. 348 c.p., sottolineando che il mancato utilizzo del titolo di commercialista in fattura ed anche la consapevolezza dei clienti circa la mancanza di abilitazione professionale non escludono il reato se le prestazioni invadono concretamente la sfera riservata agli iscritti all’Albo.
In particolare, nel caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione la ricorrente, non abilitata all’esercizio della professione di commercialista, era stata condannata in primo e secondo grado a causa delle diverse attività che la consulente svolgeva per due società: tenuta della contabilità, redazione delle dichiarazioni fiscali, predisposizione dei modelli per l’effettuazione dei pagamenti delle imposte, gestione dei dati contabili e fiscali, controllo e verificazione delle imposte patrimoniali ed economiche e, infine, anche un compito di rappresentanza nei rapporti con Equitalia e Agenzia delle Entrate mediante prestazione di assistenza fiscale e tributaria.
Ebbene la Corte, nel respingere la tesi difensiva, ha specificato che integra il reato de quo “il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva ad una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato, con conseguente affidamento incolpevole della clientela”.
La Corte ha inoltre sottolineato che l’esplicitazione della mancanza di abilitazione e l’indicazione in fattura che si trattava di compenso per prestazioni di “consulenza di direzione-legale rappresentante iscritto all’Ancot”, non erano tali da poter configurare la scriminante del consenso del singolo destinatario della prestazione abusiva perché l’interesse protetto dalla norma si pone su un piano generale ed oggettivo che esula dai singoli rapporti interpersonali.
Dott.ssa Daniela Cappello
Continua#BancarottaFraudolenta #FalsaFatturazione #continuazione #sussistenza #frodicarosello
La Corte di Cassazione (sez. III) con la sentenza 12632/2020 ha ribadito che può sussistere l’ipotesi della continuazione tra il reato di bancarotta fraudolenta e quello di falsa fatturazione.
La Corte di Appello aveva condannato l’imputato motivando la (1) diversità strutturale delle due norme, (2) la mancanza di contiguità temporale tra le diverse condotte e (3) l’assenza di unicità del disegno criminoso.
Relativamente al primo motivo la S.C. osserva l’art. 81 c.p. prevede l’ipotesi di continuazione tra reati diversi. Quanto al secondo e terzo motivo la S.C. osserva che proprio le operazioni inesistenti sono state il presupposto che ha determinato la bancarotta societaria.
Precisa la Cassazione che le operazioni dolose di acquisto di auto estere esenti da iva, la vendita sottocosto delle stesse auto con conseguente emissione di false fatture, l’avere ideato una serie di frodi c.d. carosello, costituiscono quell’unicità del disegno criminoso che integra perfettamente l’ipotesi di continuazione tra reati.
Per queste ragioni la S.C. ha annullato la sentenza della Corte territoriale limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p..
on. avv. Giuseppe Scozzari
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