Con la sentenza n. 5/2023 la Corte Costituzionale ha ritenuto legittima la confisca obbligatoria delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione.
Con la sentenza in commento il giudice delle leggi ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art.6 della legge n.152 del 1975 sollevate dal Tribunale ordinario di Milano il quale ha lamentato la violazione, da parte della norma, di fondamentali diritti costituzionali quali la presunzione di non colpevolezza e il diritto di proprietà.
Nel caso sottoposto al giudice a quo era stata contestata all’imputato la violazione dell’art. 38 TULPS, per avere omesso di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza il trasferimento delle armi regolarmente detenute presso la nuova residenza. Non essendo l’obbligo previsto da tale norma assistito da alcuna specifica sanzione, la recente giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sentenze n.10197/2018, n.27985/2016 e n.49969/2015) aveva stabilito l’applicazione dell’art. 17 TULPS che prevede, in caso di violazioni non assistite da una pena o da una sanzione amministrativa, l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a euro 206. Sulla base del combinato disposto degli artt. 17 e 38 TULPS ha quindi origine una contravvenzione punita con pena alternativa suscettibile di estinguersi mediante oblazione. Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità a tale contravvenzione si applica il contestato art.6 della L.152/1975 secondo il quale le armi non denunciate devono essere confiscate anche in caso di estinzione del reato per oblazione.
La Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni sollevate dal rimettente attribuendo alla confisca, innanzitutto, una funzione non punitiva, come era stato lamentato dal giudice a quo, ma preventiva, utile a minimizzare il rischio che delle armi possano impossessarsi soggetti terzi e farne un uso illecito. In secondo luogo, ha ritenuto che la norma contestata non si ponga in contrasto con il diritto di proprietà, dovendosi fare riferimento alla ratio sottesa alla confisca obbligatoria, che è quella di tutelare l’ordine pubblico e prevenire condotte violente realizzate mediante l’uso delle armi.
Con riferimento alla circostanza che la confisca fosse stata disposta dal giudice con la sentenza che dichiarava l’estinzione del reato per intervenuta oblazione, la Corte ha proposto una interpretazione costituzionalmente orientata secondo la quale l’emanazione della misura ablativa avviene comunque a seguito di un accertamento dei presupposti di legge che ne giustificano l’applicazione e nel contraddittorio tra le parti. Tale accertamento è inoltre utile a verificare se permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili dal trasgressore o se il fatto sia grave: evenienze in presenza delle quali la domanda di oblazione dovrà o potrà essere respinta.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaInterdittiva antimafia. La Cassazione precisa: un parente mafioso non è sintomatico di mafiosità e permeabilità dell’impresa.
Secondo la S.C. (sent. n° 15156/23) non può essere considerata mafiosa un’impresa gestita da soggetti imparentati con persone che hanno rapporti qualificati con una cosca.
Non vale secondo la Cassazione «l’equazione tra rapporto familiare e comunanza degli interessi economici, in assenza di indicatori di conferma, ammette deroghe e finisce con il risultare meramente congetturale».
Si tratta di una pronuncia di estremo rilievo soprattutto per le imprese che operano nelle regioni in cui alcune prefetture prese da un impeto giustizialista emettono interdittive prive di qualsivoglia fondamento.
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on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaReati tributari. Dlgs 74/00. Fatture inesistenti. Libertà di confisca al giudice penale. Dichiarazione fraudolenta
La Corte di Cassazione con una discutibile decisione (sentenza n° 16333/23) ha statuito che il giudice penale, nel caso di dichiarazione fraudolenta mediante fatture inesistenti (art. 2 dlgs 74/00) è libero di disporre la confisca anche in palese contrasto con quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate in sede di procedimento di adesione. In altri termini in caso di sequestro preventivo se il giudice penale motiva fornendo concreti elementi che rendano maggiormente attendibile l’originaria quantificazione può disporre la misura cautelare in contrasto. A nulla è valso l’accertamento della minore evasione dell’imposta. Tale conclusione se dovesse essere confermata dal legislatore vanificherebbe quanto previsto dall’art. 18 nel Ddl di delega, che prevede l’obbligo del giudice penale a conformarsi alle definizioni raggiunte in via amministrativa.
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on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaÈ stato conferito ieri all’avv. Giuseppe Scozzari, presso il liceo Scientifico San Leonardo di Giarre, il premio Internazionale all’impegno Sociale 2023, nell’ambito del XXVIII memorial Rosario Livatino Antonio Saetta Gaetano Costa
“Per il quotidiano impegno nella costruzione della cultura della legalità e della solidarietà, per il coraggio sempre dimostrato tanto nella veste di componente della Commissione Antimafia quanto nell’esercizio della professione di avvocato cui ha dato sempre lustro, nonché per aver formato allievi e colleghi all’impronta dei superiori principi”.
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL’AVVOCATO GIUSEPPE SCOZZARI
Giuseppe Scozzari, agrigentino, palermitano d’adozione e titolare dello Studio Scozzari e Associati , leader nei settori del diritto penale tributario, penale ambientale e penale amministrativo. Già Consigliere comunale presso il comune di Agrigento, deputato della XII e XIII legislatura 1994/2001 è stato estensore di oltre 400 proposte di legge, nonché, relatore in numerosi disegni di legge. E’ stato componente della Commissione Parlamentare Antimafia e dell’ufficio di Presidenza della stessa commissione; componente della Commissione Parlamentare Giustizia e della Commissione Parlamentare Ambiente; professore a contratto di diritto processuale penale dell’università di Palermo facoltà di Giurisprudenza sede di Agrigento. Consulente giuridico di Confindustria Nazionale , di Union Camere Sicilia e consulente giuridico dell’Aeroporto di Comiso. Da anni difende gli industriali agrigentini che hanno deciso di ribellarsi al racket delle estorsioni e per tale impegno tanto gravoso quanto pericoloso non chiede alcun compenso. È una scelta coerente con la sua storia professionale e di impegno civile che lo ha condotto a non difendere mai i mafiosi ma di stare, sempre, dalla parte delle vittime di mafia. Per anni sotto scorta è rimasto sempre in prima linea nella lotta alla mafia difendendo non solo gli imprenditori ma anche i Comuni che si costituiscono parte civile nei processi di mafia. Per il quotidiano impegno nella costruzione della cultura della legalità e della solidarietà, per il coraggio sempre dimostrato tanto nella veste di componente della Commissione Antimafia quanto nell’esercizio della professione di avvocato cui ha dato sempre lustro, nonché per aver formato allievi e colleghi all’impronta dei superiori principi gli è stato conferito il premio LIVATINO – SAETTA – COSTA.
“Ringrazio la prof. Rosaria Carmela Livatino, presidente del Premio, e l’avv. Claudio Fiume, membro del comitato scientifico, per questo prestigioso premio che ricevo, lusingato e commosso, a corollario di una vita professionale improntata alla coerenza ed al rigoroso rispetto dei valori di impegno civile.”
Continua
DLGS 231/01 – RESPONSABILITÀ DELL’ENTE. GUP MILANO: L’ENTE VA RINVIATO A GIUDIZIO SOLO IN CASO DI UNA RAGIONEVOLE PREVISIONE DI CONDANNA. INTERPRETAZIONE CREATIVA CHE EVITA DISPARITÀ CON LA PERSONA FISICA.
Il GUP presso il tribunale di Milano con l’ordinanza del 15/02/23 ha ritenuto, nel silenzio della riforma Cartabia, di applicare alle società lo stesso criterio di giudizio applicato per la persona fisica. Ossia disporre il rinvio a giudizio solo se gli elementi acquisiti “non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”.
In altri termini il GUP milanese ha applicato quanto previsto dall’art. 425 co. 3 cpp per le persone fisiche anche all’Ente, pur in assenza (nell’art. 61 dlgs 231/01) della medesima previsione oggetto della riforma Cartabia.
Si tratta di un orientamento assolutamente condivisibile che evita possibili ricorsi innanzi la Corte Costituzionale per violazione dell’art. 3 della Costituzione.
#231 #responsabilitaente #colpaorganizzazione #riformacartabia #udienzapreliminare #rinvioagiudizio
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaDlgs 231/01. Sezioni Unite Penali. Nessuna messa alla prova per le società imputate.
A stabilirlo sono state le Sezioni unite penali, con la sentenza n. 14840/2023. È prevalso l’orientamento più rigoroso, ma penalizzante per le aziende.
Secondo la Cassazione l’inapplicabilità alle società dell’istituto della messa alla prova deriva: 1) dal limite della riserva di legge di cui all’art. 25 della Cost.. Nulla poena sine lege, il trattamento sanzionatorio penale nei confronti delle società non è previsto dalla Costituzione e la messa alla prova è un istituto sanzionatorio penale; 2) l’istituto in esame è esclusivamente riconducibile alla persona fisica e non ad una società. Le prescrizioni (servizi sociali per lavori di pubblica utilità), infatti, non possono essere applicate a una persona giuridica la cui rieducazione è ontologicamente non compatibile.
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on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaDlgs 231/01. Responsabilità dell’ente. Colpa di organizzazione. Responsabilità dell’amministratore diversa da quella dell’ente. Omicidio colposo. Violazione norme sicurezza del lavoro.
Con la sentenza n. 570/23 la Cassazione ha stabilito che la responsabilità dell’amministratore non può essere confusa con quella della società, considerato che la valutazione va fatta su ambiti ben distinti.
Il caso esaminato dalla S.C. riguardava una vicenda di omicidio colposo a seguito di violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.
Il principio di diritto affermato dalla Corte in sintesi è il seguente: la responsabilità dell’ente va motivata e non va confusa con quella dell’amministratore, i due piani non sono sovrapponili, ma vanno verificate eventuali carenze del modello organizzativo dell’ente evidenziando gli eventuali deficit di tutela che hanno consentito che l’evento lesivo si verificasse. I giudici di legittimità hanno ribadito che nel caso di responsabilità dell’ente va verificata l’idoneità/inidoneità dell’assetto organizzativo che è ben altra cosa rispetto alla personale responsabilità dell’amministratore.
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on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaInquinamento idrico. Scarico industriale non autorizzato. T. U. Ambientale. Discrimine modalità di scarico.
La Corte di cassazione con la sentenza 5738/2023 ha stabilito il discrimine tra il reato di scarico non autorizzato di acque reflue industriali (artt. 124 e 137, co. 1, del T. U. ambiente) e la fattispecie di smaltimento non autorizzato di rifiuti (acque reflue).
Secondo il supremo consesso in presenza di un sistema stabile di collettamento acque funzionale al sistema produttivo industriale è applicabile la disciplina relativa alla fattispecie di scarico non autorizzato; nel caso in cui lo sversamento di acque reflue sia occasionale, e quindi non strutturale, si è in presenza della fattispecie di abbandono o smaltimento illecito di rifiuti.
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on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaWhite list. Il rigetto dell’iscrizione della Prefettura può dar vita al ricorso al controllo giudiziario. Importante decisione della Cassazione.
La Corte di Cassazione con la sent. 2156/23 ha stabilito che in caso di rigetto o di diniego di rinnovo di iscrizione di una impresa nella “White list” della Prefettura, questa può volontariamente richiedere il controllo giudiziario (art. 34 bis co. 6 – d.lgs. 159/11). Si tratta di una sentenza “miliare” perché finalmente sgombera il campo dalle ambiguità che fino ad oggi ha pervaso la delicata materia in tema di prevenzione antimafia. Questa sentenza seppur espressa da una sezione semplice della S.C. ha il merito non solo di creare un importante precedente giurisprudenziale, ma soprattutto di equiparare l’interdittiva antimafia al diniego di iscrizione nella white list. Gli effetti di questa equiparazione si traducono in un notevole ampliamento delle garanzie per le imprese che subiscono l’ostativo provvedimento prefettizio. La sentenza in commento da una quanto mai auspicata interpretazione costituzionalmente orientata (dell’art. 34 bis co. 6 – d.lgs. 159/11) consente di superare quel limite legislativo che creava una imbarazzante disparità tra i due istituti (Interdittiva e White list).
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on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaDAL GOVERNO. REATI TRIBUTARI. SCUDO PENALE. PREMIALITÀ FISCALE.
Ieri è stato approvato un DL relativo a queste fattispecie: (1) omesso versamento ritenute (oltre €150 mila annui), (2) omesso versamento IVA (oltre € 250 mila annui), (3) indebita compensazione crediti (oltre € 50 mila annui).
In altri termini non scatta la sanzione penale se il contribuente definisce bonariamente l’accordo con il fisco, quindi rientrando dai sopra soglia.
Il governo preferisce intraprendere la strada della premialità del contribuente “disciplinato” che intende saldare il proprio debito con il fisco. Il vantaggio ulteriore consiste nel fatto che il contribuente pagherebbe un diciottesimo delle sanzioni.
Ovviamente bisogna attendere il testo che sarà approvato dai due rami del Parlamento.
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on. avv. Giuseppe Scozzari
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