La confisca allargata è una misura di sicurezza che non dipende dalla pertinenzialità rispetto al reato contestato. Legittimità.
La Cassazione con la sentenza n. 45554/21 conferma l’orientamento tracciato dalle S.U. secondo il quale la confisca allargata, quindi non necessariamente in diretto rapporto con il profitto del reato, è una misura di sicurezza e, pertanto, deve ritenersi legittima.
Nel solco dell’orientamento prevalente la S.C. ribadisce che non deve necessariamente essere dimostrata la pertinenzialità tra profitto derivante dal reato e prodotto del reato. In altri termini basta la sproporzione tra patrimonio e redditi dichiarati dall’imputato, essendo a carico di quest’ultimo l’onere di provare la liceità della provenienza dei propri beni, per disporre la confisca allargata. Questa secondo la Corte essendo una misura di sicurezza mira a privare, comunque, in chiave special-preventiva, il reo del patrimonio, fonte potenziale di attività illecita futura, anche se esso è stato acquisito molti anni prima della contestazione del reato.
Si tratta di una interpretazione eccessivamente rigorosa non sempre coerente con i canoni fondanti il diritto penale.
#confiscaallargata #misuradisicurezza #profittodareato #pertinenzialità
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaLegislazione Antimafia. Prevenzione collaborativa. Interdittiva.
Continua il percorso del legislatore nel tentativo di adeguare il Codice Antimafia alla realtà imprenditoriale moderna, che sia aperta alle istanze delle imprese, le quali potranno avere voce nel drammatico percorso interdittivo antimafia.
Dal mese di novembre, infatti, è stato introdotto un percorso di “verifica collaborativa” gestito dal Prefetto, a conclusione del quale il Prefetto emetterà una informativa ostativa o liberatoria.
L’art. 49 del D.L. 152/21 che emenda con un nuovo articolo (l’art. 94 bis) il C.A., prevede una sorta di “prevenzione collaborativa” con il Prefetto nell’ipotesi di “occasionale agevolazione” in cui sia incorsa l’impresa ad opera dell’organizzazione mafiosa.
In altri termini se il Prefetto ritiene che l’impresa abbia beneficiato di “agevolazioni ambientali” occasionali (ad es. presenza di parenti contigui ad ambienti mafiosi ecc..) potrà, al posto di emettere una informativa interdittiva, disporre un percorso di collaborazione prescrittiva con l’impresa, percorso che mira ad una verifica costante dell’attività della stessa, al termine del quale il Prefetto si determinerà nel rilascio o nel diniego della liberatoria.
Nel recente passato la “vicinanza” ad ambienti di criminalità organizzata portava alla spesso ottusa emissione di una interdittiva, con la modifica approvata dal governo si mira a scongiurare che episodi marginali ed isolati, portino alla cancellazione dal mercato dell’impresa. La “sorveglianza” prefettizia può durare da 6 a 12 mesi durante i quali l’impresa non perde la possibilità di contrarre con la P.A., né le concessioni e\o le autorizzazioni avute.
Ovviamente il percorso non è indolore, ma si chiede alle aziende l’adozione di alcune prescrizioni quali ad es: a) l’adozione di misure ex d.lgs. 231/01; b) di fornire alcune comunicazioni al gruppo interforze (G.I.M.); c) conti correnti dedicati; e) chiarezza sui flussi finanziari.
Il nuovo percorso del legislatore (ad esempio anche con l’introduzione del controllo giudiziario volontario art. 34 bis C.A.) pone lo Stato da una posizione di “ottuso castigatore” a soggetto che prende per mano le aziende e tenta di instradarle in un percorso di bonifica.
Alla sensibilità ed intelligenza dei Prefetti il pieno compimento di questa importante riforma.
#Antimafia #legislazione #Prevenzionecollaborativa #Interdittiva
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaOmesso versamento IVA. Limite di punibilità oltre soglia. Per la cassazione è il 14%.
La Suprema Corte con la sentenza n.32652/21 ha sancito che il superamento della soglia del 14% nell’ipotesi di omesso versamento #Iva non può invocarsi l’applicazione della “particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), perché non riveste le caratteristiche del modesto superamento, considerata anche la soglia di non punibilità (pari ad € 250.000,00) fissata con la riforma del 2019, che in sostanza riporta in vigenza la soglia fissata con la precedente riforma del 2015.
#omessoversamentoiva #tenuita #art131biscp #reatitributari #penalisti
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaUna telecamera privata orientata su un luogo pubblico o aperto al pubblico è intercettazione? (E quindi è illecita?
In tema di prova atipica, sono legittime e pienamente utilizzabili senza alcuna autorizzazione dell’autorità giudiziaria le videoriprese, eseguite da privati, mediante telecamera esterna installata sulla loro proprietà, che consentono di captare ciò che accade nell’ingresso, nel cortile e sui balconi del domicilio di terzi. Infatti, i terzi che vengono ivi ripresi, non possono vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza, trattandosi di luoghi, che, pur essendo di privata dimora, sono liberamente visibili dall’esterno, senza ricorrere a particolari accorgimenti.
Secondo la Corte di Cassazione le riprese di comportamenti “non comunicativi”, che rappresentano la mera presenza di cose o persone ed i loro movimenti, costituiscono prove atipiche se eseguite in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico ovvero in ambienti privati, diversi dal “domicilio”.
Solo in tale ultimo caso, ai sensi dell’art. 189 c.p.p., per la loro utilizzabilità, occorre un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria che le giustifichi rispetto alle esigenze investigative e rispetto all’invasività dell’atto.
Cass. pen., sez. III, ud. 8 ottobre 2021 (dep. 26 novembre 2021), n. 43609.
Avv. Danilo Conti
ContinuaScarti animali. Rifiuti o sottoprodotti animali? Normativa applicabile. La Cassazione chiarisce. S.O.A..
La Suprema Corte con la sentenza n. 33084/21 pone un punto fermo rispetto alla normativa applicabile agli scarti di animali, normativa spesso oggetto di contesa considerata la particolare natura dell’oggetto del reato.
La querelle riguarda se agli scarti animali va applicata la normativa sui rifiuti (ossia il Dlgs 152/06 – art. 183, co. 1, lett. n) oppure il regolamento (Ce) n. 1774/2002. Ovviamente diverse sono le conseguenze.
Il principio di diritto affermato dalla S.C. è il seguente: “Come già affermato da questa Corte di legittimità, gli scarti di origine animale sono sottratti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti, e soggetti esclusivamente al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 152 del 206; diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti (tra le altre, Sez. 3, n. 2710 del 15/12/2011, Lombardo, Rv. 251900; Sez. 3, n. 12844 del 5/2/2009, De Angelis, Rv. 243114).”. La Corte arriva a tale conclusione anche attraverso una interpretazione sistematica del Regolamento 1069/2009/CE la cui rubrica riguarda le “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano”.
In altri termini nel caso in cui il produttore si sia disfatto dei S.O.A. per destinarli allo smaltimento, questi restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti. La ratio della normativa è semplice e si applica il regolamento comunitario quando gli scarti animali sono soggetti all’eventuale reimpiego e quindi al riutilizzo solo se: (i) è nota la loro provenienza, (ii) se hanno subito i controlli e (iii) se gli esiti di essi escludono conseguenze nocive, nel caso del reimpiego, per la salute umana e\o dei soggetti destinatari del prodotto riutilizzato. Negli altri casi si applica la normativa sui rifiuti.
Il caso esaminato dalla S.C. riguarda lo smaltimento di sangue animale.
In un’altra vicenda che occupa lo studio gli scarti erano stati abbandonati in area non controllata ad opera di soggetti ignoti. Secondo l’organo inquirente lo smaltimento di essi avrebbe dovuto essere sottoposto alla normativa comunitaria piuttosto che essere smaltiti con la normativa sui rifiuti, cosa che, invece, correttamente hanno fatto i funzionari comunali che si sono occupati del caso, ma che oggi si trovano sotto processo.
Sarà resa nota la sentenza non appena si concluderà il processo.
#rifiuti #Scartianimali #sottoprodottianimali #codiceambiente #normativacomunitaria #scartimacellazione #soa
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaAnche CAINO può essere innocente. PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA. L’Italia si adegua all’Europa.
Finalmente è stato approvato il decreto legislativo che recepisce, con 5 anni di ritardo, la Direttiva UE (2016/343) secondo la quale ogni cittadino indagato\imputato va ritenuto non colpevole. Il Dlgs consta di alcuni punti fermi il cui rispetto ovviamente necessita sempre del buon senso di chi li applica, in sintesi: a) i PPMM, le FFOO e vari soggetti pubblici non possono presentare l’indagato come colpevole, nel caso dovesse accadere questi può chiedere la rettifica che va fatta, se accolta, entro 48 ore; b) solo il Procuratore Capo, nelle vicende di maggiore importanza, può tenere le conferenze stampa ed i rapporti con i giornalisti; c) stop alle denominazioni suggestive date alle indagini che facciano prefigurare una anticipata condanna (ad es: Mafia Capitale); d) finalmente…. la possibilità per l’indagato di avvalersi della facoltà non rispondere senza incorrere nella preclusione della concessione dei danni per ingiusta detenzione e ciò in assoluto contrasto con la giurisprudenza prevalente.
Si confida nel buon senso di chi dovrà applicare queste democratiche e corrette regole!!
#presunzionedinoncolpevolezza #innocentefinoaprova contraria #penale #avvocatipenalisti #ingiustadetenzione
on. avv. Giuseppe Scozzari
Continua#prescrizione #riformacartabia #dirittopenale #reatitributari
L’art. 161 bis c.p. ha segnato il “de profundis” della prescrizione! La riforma Cartabia di fatto ha segnato la fine della prescrizione. L’imputato si salvi in primo grado altrimenti ingiustizia sarà fatta. Reati tributari. Difficoltà interpretative.
La legge 134/2021 di delega per l’efficienza del processo penale ha previsto l’abrogazione della causa di sospensione prevista dalla riforma Bonafede (L. n. 3/19).
Il Massimario della Cassazione interviene sul tema è statuisce che la riforma Cartabia si applica sin dal 1° gennaio 2020 (e non dal 19/10/21), ossia con effetto retroattivo coincidente con l’entrata in vigore della legge Bonafede.
In sintesi questo il ragionamento (non condivisibile) del Massimario: considerato che tra il nuovo art. 161 bis c.p. (L. Cartabia) e l’art. 159 c.p. (così come riformato dalla L. Bonafede) c’è continuità normativa e ritenuto che la prescrizione è un istituto di diritto sostanziale, se la norma successiva è più favorevole, essa si applica retroattivamente. Quindi secondo quanto previsto dall’art. 161 bis c.p. la prescrizione cessa dopo la sentenza di primo grado, sia che l’imputato venga assolto, sia che venga condannato.
In altri termini la riforma Cartabia, che ha dovuto cedere al ricatto di una forza politica, prevede una sorta di bilanciamento ossia: la cessazione della sospensione sin dal giudizio di primo grado dovrebbe essere compensata dal contingentamento dei termini di durata del giudizio di appello (2 anni) e di Cassazione (1 anno). Lo sforamento dei suddetti termini comporterà l’improcedibilità dell’azione penale, ossia si chiude il processo. Tale riforma si applica anche ai reati tributari con problemi interpretativi molto seri, se si pensa che spesso in questa tipologia di reati la condotta si considera consumata nell’anno successivo a fatti attinenti l’anno precedente.
Cosa si prevede all’orizzonte? Considerato che i giudici di appello non vorranno farsi fare un procedimento disciplinare (questo prevede la riforma), il giudizio di appello rischia di trasformarsi in una conferma del giudizio di primo grado, che in caso di condanna di fatto eliminerebbe un grado di giudizio.
Quindi avremo un processo veloce a scapito di un processo giusto???
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaLegislazione antimafia. PNRR: allo studio il contraddittorio con l’impresa in predicato di interdittiva. Adozione del modello 231/01.
Contraddittorio preventivo con l’impresa prima del provvedimento del prefetto
Nel caso di tentativi di infiltrazioni mafiose nell’impresa, allo studio una ipotesi di contraddittorio tra l’impresa stessa e la prefettura. A prevederlo è il decreto legge per l’attuazione del PNRR.
In sostanza una impresa che “occasionalmente” sia stata contigua alla criminalità organizzata, ma che rischia l’interdittiva, viene fornita una sorta di seconda possibilità attraverso un contraddittorio preventivo che si instaurerebbe con il Prefetto, il quale potrebbe richiedere anche l’adozione di modelli organizzativi previsti dal dlgs 231/01, ossia di una nuova organizzazione in grado di rendere impermeabile la società da tentativi infiltranti da parte della criminalità.
In sintesi il Prefetto prima di adottare l’interdittiva antimafia dovrà comunicare all’impresa l’avvio del procedimento ed assegnare un termine di 20 giorni per le deduzioni a discolpa.
Al termine del contraddittorio il Prefetto potrà: a) rilasciare una informativa liberatoria; b) determinarsi per l’interdittiva; c) imporre determinate misure ed una osservazione che varia da 6 a 12 mesi.
Quanto alle misure che potrebbero essere imposte si guarda al modello organizzativo previsto dal dlgs 231/01, ossia l’adozione di misure in grado di prevenire reati ed il cui controllo è demandato ad un organismo autonomo dalla governance.
#Legislazioneantimafia #PNRR #contraddittorio #impresa #interdittiva. #modello231/01.
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaImpresa e Antimafia. Solo “l’interdittiva” consente il controllo giudiziario volontario. Codice Antimafia.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 35048/21 ha statuito che solo l’imprenditore colpito da “interdittiva antimafia” può chiedere il controllo giudiziario volontario (art. 34 bis Cod. Antim.) e non anche chi ha ricevuto la “comunicazione antimafia”. Il primo provvedimento, infatti, è frutto di una valutazione extragiudiziaria, posta in essere dal Prefetto e non cristallizzata in un atto giudiziario; il secondo è un atto obbligato, frutto di un accertamento che ha stabilito una sorta di “legame”, nel migliore dei casi, dell’imprenditore con ambienti contigui o intranei alla criminalità organizzata.
Secondo la S.C., pertanto, solo nel caso in cui ci sia una valutazione ad opera del Prefetto è possibile chiedere la sospensione del provvedimento prefettizio (da 1 a 3 anni) attraverso l’accesso al “controllo giudiziario”, che dovrebbe consentire un percorso di ”bonifica” ritenuta la presunta “occasionalità” dei rapporti tra l’imprenditore ed ambienti malavitosi. Si tratta di un nuovo istituto introdotto con la riforma del 2017, per mitigare la durezza dell’interdittiva innanzi casi di imprese “border line” salvabili.
#ImpresaeAntimafia #lnterdittiva #controllogiudiziariovolontario #CodiceAntimafia.
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaArt. 10 ter dlgs 74/00. Se l’imprenditore non riscuote ed omette l’IVA, manca il dolo. Quindi manca il reato.
La Cassazione con la sentenza n. 31352/21 statuisce un principio nuovo ed in rottura con i precedenti giurisprudenziali maggioritari, riassumibile nei termini seguenti: se l’imprenditore riscuote crediti inferiori al 40% del fatturato ed omette di versare l’IVA, manca il dolo quindi deve andare assolto perché il fatto non costituisce reato.
In altri termini l’inadempimento contrattuale dei clienti fa venire meno uno dei presupposti del reato di evasione, ossia il dolo perché manca uno dei presupposti che fondano il reato di evasione.
In questi casi l’imprenditore deve dimostrare che ha fatto tutto il possibile per riscuotere i propri crediti, ritenuto, secondo la Corte, che non si può definire il mancato introito come “rischio d’impresa”, ma in questo caso va a collocarsi in un’area non imputabile alla volontà dello stesso.
Nel caso in esame i soci per scongiurare la crisi avevano rinunciato ai dividendi ed avevano immesso un cospicuo capitale per risanare l’azienda e pagare i debiti tributari.
La S.C. ha accolto il ricorso dell’impresa ed ha annullato con rinvio.
on. avv. Giuseppe Scozzari
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