BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE. Art. 216 L.F. Due le ipotesi ma, per la Cassazione, alternative.
La Suprema Corte con la sentenza n° 11420/21 ha fatto chiarezza rispetto alla configurabilità ed eventuale contestazione in concorso delle due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale previste dall’art. 216 co. 1, n° 2 della L.F..
La Corte, infatti, precisa che la prima ipotesi riguarda la sottrazione o distruzione dei documenti contabili. In questo caso l’elemento soggettivo è rappresentato dolo specifico.
La seconda ipotesi riguarda l’irregolare tenuta dei documenti contabili, dai quali non è possibile ricostruire né il patrimonio sociale, tanto meno le movimentazioni finanziarie. L’elemento soggettivo richiesto è quello del dolo generico.
Per la Cassazione si tratta di ipotesi alternative non contestabili in concorso, in quanto le condotte descritte presuppongono comportamenti non compatibili.
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on. avv. Giuseppe Scozzari