#Bancarotta fraudolenta documentale #Scritture contabili #notevole lasso di tempo #inconfigurabilità reato
La Corte di Cassazione con la sent. n.8429/20 afferma un principio di diritto di estremo interesse ossia: non può essere riconosciuta la responsabilità penale per il reato di bancarotta fraudolenta documentale all’amministratore se questi dimostra l’impossibilità oggettiva del reperimento delle scritture contabili.
La S.C. pone a fondamento della decisione la mancanza del presupposto previsto dalla norma con riferimento all’elemento psicologico ed alla condotta materiale. Questa consiste nella volontaria condotta dell’amministratore, il quale priva i creditori sociali dei documenti necessari per ricostruire i movimenti finanziari che hanno portato al fallimento della società. In altri termini se l’imputato dimostra che il mancato reperimento dei documenti non è a lui imputabile, ma al notevole lasso di tempo trascorso, questi non può essere condannato perché mancherebbe oltre alla condotta materiale, anche l’elemento psicologico del dolo.
Si tratta di una sentenza coraggiosa coerente con i patologici tempi dei processi penali, soprattutto quelli relativi ai reati societari, spesso impantanati in una miriade di consulenze e perizie che ne appesantiscono oltremodo lo svolgimento.
on. avv. Giuseppe Scozzari