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La Corte di Cassazione (sez. III) con la sentenza 12632/2020 ha ribadito che può sussistere l’ipotesi della continuazione tra il reato di bancarotta fraudolenta e quello di falsa fatturazione.
La Corte di Appello aveva condannato l’imputato motivando la (1) diversità strutturale delle due norme, (2) la mancanza di contiguità temporale tra le diverse condotte e (3) l’assenza di unicità del disegno criminoso.
Relativamente al primo motivo la S.C. osserva l’art. 81 c.p. prevede l’ipotesi di continuazione tra reati diversi. Quanto al secondo e terzo motivo la S.C. osserva che proprio le operazioni inesistenti sono state il presupposto che ha determinato la bancarotta societaria.
Precisa la Cassazione che le operazioni dolose di acquisto di auto estere esenti da iva, la vendita sottocosto delle stesse auto con conseguente emissione di false fatture, l’avere ideato una serie di frodi c.d. carosello, costituiscono quell’unicità del disegno criminoso che integra perfettamente l’ipotesi di continuazione tra reati.
Per queste ragioni la S.C. ha annullato la sentenza della Corte territoriale limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p..
on. avv. Giuseppe Scozzari