#casoContrada #sentenzaCEDU #SU Non costituisce precedente #dissenso
Le S.U. a corrente alternata sulle decisione della CEDU. Con la sentenza n. 8544/2020, infatti le SU hanno ribadito un principio, non condivisibile, secondo il quale in sintesi: non tutte le sentenze della CEDU costituiscono un precedente applicabile ai casi simili. Il precedente sarebbe la “sentenza Contrada” che ha determinato la revisione del processo dello stesso grazie alla sentenza CEDU. Il caso in esame riguarda un imputato di concorso esterno al quale è stata negata la revisione.
In altri termini le SU negano la c.d. “revisione europea”, affermando che gli imputati che desiderano avvalersene possono farlo solo se sussistono due presupposti: 1) se è stata definita “sentenza pilota” dal giudice europeo; 2) se è stata rilevata dal giudice europeo una lacuna strutturale nel sistema italiano. Pur capendone le ragioni sottese alla pronuncia delle SU, che hanno temuto il contagio questa volta giurisprudenziale, non se ne condivide affatto il contraddittorio e capzioso ragionamento giuridico espresso dalle S.U. in quanto è palesemente incoerente rispetto ad altre vicende simili (per tutte la sentenza Varvaro assunta a precedente assoluto dalla giurisprudenza di legittimità)
on. avv. Giuseppe Scozzari