Infortuni sul lavoro. Condotta esorbitante. Responsabilità esclusa del datore di lavoro.
Con la sentenza n. 836/2022 la Suprema Corte ha ribadito un principio sempre più consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ossia che la condotta esorbitante del lavoratore esonera da responsabilità penale il datore di lavoro.
Con la sentenza in commento la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di condanna della Corte di Appello di Firenze, che confermava la sentenza di primo grado, statuendo che “in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro che ha fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore”
Il giudice regolatore precisa che il datore di lavoro ha il dovere di effettuare una valutazione ex ante rispetto a quelli che sono i soggetti responsabili preposti alla sicurezza dei lavoratori.
La censura effettuata nei confronti dei giudici di merito, infatti, è relativa al fatto che questi avendo effettuato erroneamente una valutazione ex post, e non ex ante della condotta degli imputati, hanno erroneamente ritenuto inadeguate le misure di protezione predisposte per l’attività compiuta dal lavoratore.
Si tratta di una pronuncia che pone un ulteriore punto fermo perché indica, ai giudici di merito, il momento in cui deve essere effettuato il giudizio di idoneità (ex ante) in sede di scrutinio delle condotte contestate.
#Infortunisullavoro #Condottaesorbitante #RESPONSABILITÀdatoredilavoro
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaQuando il Mobbing è Stalking occupazionale. Rischio condanna per il datore di lavoro. Uso illecito del potere disciplinare. Danno al lavoratore.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12827/2022 ha sancito che sussiste il reato di stalking in capo al datore di lavoro se questi minaccia, incolpa disciplinarmente in maniera pretestuosa ed offende ripetutamente il lavoratore determinandone un mutamento di vita.
La vicenda riguarda un datore di lavoro che ha costantemente minacciato, sfidato fisicamente ed insultato pubblicamente un proprio dipendente. A nulla è valsa la difesa del primo il quale sosteneva di avere condiviso con il CDA tale linea, nonché tentato di giustificare tale condotta come stimolo a fare meglio sul posto di lavoro.
La Cassazione ha correttamente ritenuto il licenziamento (ritorsivo) come l’atto conclusivo di una condotta persecutoria punibile penalmente.
#mobbing #stalking #reaticontrolapersona #penaleaziendale
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaInterdittiva Antimafia. Illegittimità. No a persone fisiche.
Il TAR di Reggio Calabria con la sentenza n. 3/22 ha statuito l’illegittimità dell’interdittiva antimafia se emessa nei confronti delle persone fisiche.
Nella motivazione il giudice amministrativo ha evidenziato che l’interdittiva può essere emessa nei confronti di soggetti legati ad una attività economica, qualsiasi sia la forma giuridica societaria.
Si tratta di una pronuncia assolutamente condivisibile, considerato che era, prima di questa pronuncia, impensabile che una Prefettura arrivasse a dare una interdittiva ad una persona fisica.
Il TAR fa propri i principi di una precedenza sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 3/18), affermando che l’istituto dell’interdittiva mira a garantire il corretto rapporto tra il èrivato operatore economico e “la Pubblica amministrazione e si pone in funzione di tutela sia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, riconosciuti dall’art. 97 Cost., sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato, sia, infine, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche.”
#InterdittivaAntimafia #Illegittimità #CodiceAntimafia
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaOmeopatia. Omicidio colposo per il medico. Melanoma.
La Cassazione con la sentenza n. 5117/2022 ha rigettato il ricorso di un medico omeopata che in un caso di melanoma ad un nevo, ha avallato un percorso terapeutico omeopatico alternativo rispetto alla medicina tradizionale. Nella vicenda esaminata dalla Corte il medico ha sconsigliato il ricorso alla chemioterapia ed alla chirurgia nonostante la accertata malignità del tumore, optando per la nuova medicina germanica di Hamer.
#Omeopatia #Omicidiocolposo per il medico #Melanoma.
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaBancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale. Delineati i limiti dalla Cassazione.
La Cassazione con la sentenza n. 32733/21 è intervenuta ancora una volta sul tema della individuazione dei limiti di configurabilità dei reati di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale.
Secondo la S.C. non basta l’avere omesso l’annotazione di una sola operazione per integrare l’accusa di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 co. 1°, n. 2 L.F.), ma bisogna dimostrare che il reo abbia posto in essere, con coscienza e volontà, una condotta mirata alla impossibilità di ricostruzione del patrimonio societario e dei relativi flussi finanziari. In altri termini necessità che il soggetto agente abbia agito con dolo (generico).
Nel caso esaminato dalla S.C. i fatti sono stati ricondotti nella ipotesi meno grave di bancarotta semplice (art. 217 L.F.), per la cui sussistenza basta dimostrare la mera negligenza nel tenere le scritture contabili.
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on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaLa confisca allargata è una misura di sicurezza che non dipende dalla pertinenzialità rispetto al reato contestato. Legittimità.
La Cassazione con la sentenza n. 45554/21 conferma l’orientamento tracciato dalle S.U. secondo il quale la confisca allargata, quindi non necessariamente in diretto rapporto con il profitto del reato, è una misura di sicurezza e, pertanto, deve ritenersi legittima.
Nel solco dell’orientamento prevalente la S.C. ribadisce che non deve necessariamente essere dimostrata la pertinenzialità tra profitto derivante dal reato e prodotto del reato. In altri termini basta la sproporzione tra patrimonio e redditi dichiarati dall’imputato, essendo a carico di quest’ultimo l’onere di provare la liceità della provenienza dei propri beni, per disporre la confisca allargata. Questa secondo la Corte essendo una misura di sicurezza mira a privare, comunque, in chiave special-preventiva, il reo del patrimonio, fonte potenziale di attività illecita futura, anche se esso è stato acquisito molti anni prima della contestazione del reato.
Si tratta di una interpretazione eccessivamente rigorosa non sempre coerente con i canoni fondanti il diritto penale.
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on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaLegislazione Antimafia. Prevenzione collaborativa. Interdittiva.
Continua il percorso del legislatore nel tentativo di adeguare il Codice Antimafia alla realtà imprenditoriale moderna, che sia aperta alle istanze delle imprese, le quali potranno avere voce nel drammatico percorso interdittivo antimafia.
Dal mese di novembre, infatti, è stato introdotto un percorso di “verifica collaborativa” gestito dal Prefetto, a conclusione del quale il Prefetto emetterà una informativa ostativa o liberatoria.
L’art. 49 del D.L. 152/21 che emenda con un nuovo articolo (l’art. 94 bis) il C.A., prevede una sorta di “prevenzione collaborativa” con il Prefetto nell’ipotesi di “occasionale agevolazione” in cui sia incorsa l’impresa ad opera dell’organizzazione mafiosa.
In altri termini se il Prefetto ritiene che l’impresa abbia beneficiato di “agevolazioni ambientali” occasionali (ad es. presenza di parenti contigui ad ambienti mafiosi ecc..) potrà, al posto di emettere una informativa interdittiva, disporre un percorso di collaborazione prescrittiva con l’impresa, percorso che mira ad una verifica costante dell’attività della stessa, al termine del quale il Prefetto si determinerà nel rilascio o nel diniego della liberatoria.
Nel recente passato la “vicinanza” ad ambienti di criminalità organizzata portava alla spesso ottusa emissione di una interdittiva, con la modifica approvata dal governo si mira a scongiurare che episodi marginali ed isolati, portino alla cancellazione dal mercato dell’impresa. La “sorveglianza” prefettizia può durare da 6 a 12 mesi durante i quali l’impresa non perde la possibilità di contrarre con la P.A., né le concessioni e\o le autorizzazioni avute.
Ovviamente il percorso non è indolore, ma si chiede alle aziende l’adozione di alcune prescrizioni quali ad es: a) l’adozione di misure ex d.lgs. 231/01; b) di fornire alcune comunicazioni al gruppo interforze (G.I.M.); c) conti correnti dedicati; e) chiarezza sui flussi finanziari.
Il nuovo percorso del legislatore (ad esempio anche con l’introduzione del controllo giudiziario volontario art. 34 bis C.A.) pone lo Stato da una posizione di “ottuso castigatore” a soggetto che prende per mano le aziende e tenta di instradarle in un percorso di bonifica.
Alla sensibilità ed intelligenza dei Prefetti il pieno compimento di questa importante riforma.
#Antimafia #legislazione #Prevenzionecollaborativa #Interdittiva
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaOmesso versamento IVA. Limite di punibilità oltre soglia. Per la cassazione è il 14%.
La Suprema Corte con la sentenza n.32652/21 ha sancito che il superamento della soglia del 14% nell’ipotesi di omesso versamento #Iva non può invocarsi l’applicazione della “particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), perché non riveste le caratteristiche del modesto superamento, considerata anche la soglia di non punibilità (pari ad € 250.000,00) fissata con la riforma del 2019, che in sostanza riporta in vigenza la soglia fissata con la precedente riforma del 2015.
#omessoversamentoiva #tenuita #art131biscp #reatitributari #penalisti
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaUna telecamera privata orientata su un luogo pubblico o aperto al pubblico è intercettazione? (E quindi è illecita?
In tema di prova atipica, sono legittime e pienamente utilizzabili senza alcuna autorizzazione dell’autorità giudiziaria le videoriprese, eseguite da privati, mediante telecamera esterna installata sulla loro proprietà, che consentono di captare ciò che accade nell’ingresso, nel cortile e sui balconi del domicilio di terzi. Infatti, i terzi che vengono ivi ripresi, non possono vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza, trattandosi di luoghi, che, pur essendo di privata dimora, sono liberamente visibili dall’esterno, senza ricorrere a particolari accorgimenti.
Secondo la Corte di Cassazione le riprese di comportamenti “non comunicativi”, che rappresentano la mera presenza di cose o persone ed i loro movimenti, costituiscono prove atipiche se eseguite in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico ovvero in ambienti privati, diversi dal “domicilio”.
Solo in tale ultimo caso, ai sensi dell’art. 189 c.p.p., per la loro utilizzabilità, occorre un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria che le giustifichi rispetto alle esigenze investigative e rispetto all’invasività dell’atto.
Cass. pen., sez. III, ud. 8 ottobre 2021 (dep. 26 novembre 2021), n. 43609.
Avv. Danilo Conti
ContinuaScarti animali. Rifiuti o sottoprodotti animali? Normativa applicabile. La Cassazione chiarisce. S.O.A..
La Suprema Corte con la sentenza n. 33084/21 pone un punto fermo rispetto alla normativa applicabile agli scarti di animali, normativa spesso oggetto di contesa considerata la particolare natura dell’oggetto del reato.
La querelle riguarda se agli scarti animali va applicata la normativa sui rifiuti (ossia il Dlgs 152/06 – art. 183, co. 1, lett. n) oppure il regolamento (Ce) n. 1774/2002. Ovviamente diverse sono le conseguenze.
Il principio di diritto affermato dalla S.C. è il seguente: “Come già affermato da questa Corte di legittimità, gli scarti di origine animale sono sottratti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti, e soggetti esclusivamente al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 152 del 206; diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti (tra le altre, Sez. 3, n. 2710 del 15/12/2011, Lombardo, Rv. 251900; Sez. 3, n. 12844 del 5/2/2009, De Angelis, Rv. 243114).”. La Corte arriva a tale conclusione anche attraverso una interpretazione sistematica del Regolamento 1069/2009/CE la cui rubrica riguarda le “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano”.
In altri termini nel caso in cui il produttore si sia disfatto dei S.O.A. per destinarli allo smaltimento, questi restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti. La ratio della normativa è semplice e si applica il regolamento comunitario quando gli scarti animali sono soggetti all’eventuale reimpiego e quindi al riutilizzo solo se: (i) è nota la loro provenienza, (ii) se hanno subito i controlli e (iii) se gli esiti di essi escludono conseguenze nocive, nel caso del reimpiego, per la salute umana e\o dei soggetti destinatari del prodotto riutilizzato. Negli altri casi si applica la normativa sui rifiuti.
Il caso esaminato dalla S.C. riguarda lo smaltimento di sangue animale.
In un’altra vicenda che occupa lo studio gli scarti erano stati abbandonati in area non controllata ad opera di soggetti ignoti. Secondo l’organo inquirente lo smaltimento di essi avrebbe dovuto essere sottoposto alla normativa comunitaria piuttosto che essere smaltiti con la normativa sui rifiuti, cosa che, invece, correttamente hanno fatto i funzionari comunali che si sono occupati del caso, ma che oggi si trovano sotto processo.
Sarà resa nota la sentenza non appena si concluderà il processo.
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on. avv. Giuseppe Scozzari
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