Reati ambientali: non è reato se lo scarto della potatura viene riutilizzato in agricoltura. #Reatiambientali. #Rifiutipotatura.
Uno dei problemi comuni e diffusi è capire come comportarsi con i rifiuti derivanti dalle potature di alberi o da attività di banale giardinaggio e di ripulitura delle aree verdi dei Comuni.
La Cassazione con la sentenza n. 9348/20 tenta di fare chiarezza: non costituiscono rifiuto se gli scarti da potatura vengono riutilizzati in agricoltura.
Ovviamente non è così semplice, la S.C., infatti, precisa che i rifiuti della potatura devono derivare dalle “buone pratiche colturali”, significa che non sono tali se derivano da aree profondamente inquinate o da aree in cui vi sia uso massiccio di veleni di varia natura.
La Cassazione entra nello specifico affermando che sono “buone pratiche colturali” la silvicoltura, quando i rifiuti vengono destinati alla produzione di energia da biomassa, anche in aeree diverse dal luogo di produzione e sempre che siano seguite procedure a tutela dell’ambiente e della salute umana.
In conclusione gli “sfalci e le potature” in linea di principio sono rifiuti, si applica l’eccezione di cui all’art. 185 cod. Amb. solo se riutilizzati a servizio dell’agricoltura, silvicoltura o produzione di energia non inquinante.
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaArt. 10 bis dlgs 74/00. Omesso versamento ritenute. Cassazione: attenuanti generiche all’imprenditore che salva i posti di lavoro. Troppo poco doveva andare assolto. #Omessoversamentoritenute #Attenuantigeneriche
La Cassazione con la sentenza 10084/20, fa un piccolo passo avanti in favore delle imprese, affermando che all’imprenditore che salva posti di lavoro vanno riconosciute le attenuanti generiche (Art. 62 bis cp). Troppo poco, soprattutto in relazione alla vicenda in esame (omesso versamento delle ritenute previdenziali art. 10 bis dlgs cit.), che ha visto l’imprenditore-imputato mettere a rischio tutto il proprio patrimonio pur di salvare l’azienda ed i 55 posti di lavoro. Si tratta di una sentenza che, però, apre al filone giurisprundenziale di merito, che in questi casi ha riconosciuto la mancanza di dolo ed anche la scriminante dello stato di necessità assolvendo l’imprenditore.
La Cassazione interviene perché la Corte territoriale aveva financo negato le attenuanti generiche limitandosi ad affermare la sussistenza del reato, a nulla valendo le innumerevoli azioni positive poste in essere dall’imputato.
on. avv. Giuseppe Scozzari
Continua#rifiuti – #autorizzazioneallarealizzazioneimpianti: la Cassazione precisa i requisiti per la realizzazione di impianti di gestione dei rifiuti.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 6923/2020, ha affrontato il tema della gestione di rifiuti non autorizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
In particolare, i giudici di legittimità hanno osservato che, la compatibilità dell’area interessata dalla attività di gestione di rifiuti con la disciplina urbanistica ed eventualmente di vincolo paesaggistico vigente costituisce solo un necessario quanto distinto presupposto della autorizzazione alla realizzazione di impianti di gestione dei rifiuti, così come prescritto dall’art. 208 d.lgs. 152/2006.
L’autorizzazione, pertanto, “assume ur sempre una sua autonomia tipica e funzionale (siccome inerente alla specifica realizzazione e gestione di impianti riguardanti il trattamento di rifiuti), quand’anche inserita nel medesimo titolo abilitativo inclusivo di profili autorizzatori di tipo urbanistico (come nel caso di cui all’art. 208 cit., comma 6). Fermo rimanendo, peraltro, ai sensi dell’art. 208 citato comma 7, il rispetto dell’art. 146 del Dlgs 42/04 in materia di autorizzazione paesaggistica”.
Avv. Gaspare Tesè
ContinuaAPPALTI: ILLEGITTIMA L’ESCLUSIONE PER PRECEDENTI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI RISALENTI NEL TEMPO.
a transazione stipulata a seguito di risoluzione contrattuale disposta dalla stazione appaltante per grave inadempimento costituisce prova della risoluzione del contratto.
Tale circostanza integra il presupposto del grave errore nell’esecuzione della prestazione, rilevante ai fini dell’esclusione ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.
Tuttavia il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1605 del 5 marzo 2020, ha correttamente ritenuto illegittima per sproporzionalità, l’esclusione da una gara per grave errore professionale, fondata su una precedente risoluzione contrattuale ante triennio dalla data di adozione della determina di risoluzione unilaterale.
In sintesi, non possono giustificare l’esclusione dalla gara d’appalto gli inadempimenti più risalenti: non sono in grado di fornire alla stazione appaltanti elementi attuali per ritenere un dato operatore economico non affidabile.
Avv. Danilo Conti
ContinuaANCHE PALPEGGIARE LA PROPRIA MOGLIE PUO’ INTEGRARE IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE.
Anche un uomo sposato può commettere il reato di violenza sessuale ai danni della propria moglie.
Con la sentenza n. 9709/20, depositata l’11 marzo 2020, un uomo è stato ritenuto colpevole per aver palpeggiato la propria consorte, che aveva mostrato chiaramente di non gradire.
Ne caso di specie i fatti erano relativi ad alcuni «toccamenti sul sedere e sul seno» della donna.
Se la donna non gradisce e lo rende chiaro al marito possono ritenersi integrati gli estremi del reato di violenza sessuale.
Nel caso di specie è emerso che le condotte del marito erano avvenute “in un contesto di violenza e nonostante il dissenso” manifestato dalla moglie in maniera chiara.
I giudici della Cassazione hanno colto l’occasione per precisare che «il rapporto di coniugio non incide in alcun modo sulla libertà di autodeterminazione della moglie».
Avv. Danilo Conti
Continua#omessadichiarazione – #oneredellaprova: incombe sul P.M. l’onere di dimostrare la mancata presentazione del #modello730
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8340 del 02.03.2020 della III sezione, ha precisato che, “il termine dilatorio di novanta giorni, concesso al contribuente – ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5, comma 2 (e, in precedenza, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 7) – per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario non si configura quale causa di non punibilità, ma costituisce un termine ulteriore per adempiere all’obbligo dichiarativo, e per individuare il momento consumativo del reato di omessa dichiarazione previsto al citato art. 5, comma 1”.
Pertanto, trattandosi di reato omissivo caratterizzato dall’istantaneità, il reato di cui all’art. 5, comma 1 del D.lgs. 74/2000 si consuma alla scadenza del termine di novanta giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale.
Alla luce di ciò la III sezione della Suprema Corte di Cassazione ha affermato un importante principio di diritto secondo cui, “in relazione al delitto di omessa dichiarazione di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 1, poichè il reato si consuma alla scadenza del novantesimo giorno dal termine ultimo stabilito dalla legge, ai fini fiscali, per la presentazione della dichiarazione annuale, incombe sul pubblico ministero la prova che, entro tale termine, l’agente non abbia presentato la dichiarazione annuale”.
Avv. Gaspare Tesè
Continua#Estorsionemafiosa #scriminante #reatobancarotta
Con una importante sentenza (n. 9395/2020) la Cassazione ha statuito che l’imprenditore che subisce il reato di estorsione non può essere condannato perché la semplice prospettazione verbale di conseguenze sfavorevoli, fatte in un determinato contesto mafioso, ha i “connotati di serietà, gravità e consistenza tali da determinare un’azione imposta dall’esigenza di salvare l’autore dal pericolo attuale di un danno grave alla persona”. Nella sentenza in commento la S.C. pone anche la differenza sostanziale con il reato di usura, precisando che in quest’ultimo caso la persona offesa si sottopone ed espone volontariamente al pericolo.
Avv. Giuseppe Scozzari
Continua#Coronavirus #camminata #possibileMa..
In questi giorni riceviamo decine di telefonate per sapere se possibile andare a fare una camminata. Sembra una cosa da poco innanzi il “Virus Monstre” che sta mettendo in ginocchio l’intero Paese. In realtà c’è un aspetto che non può essere oggetto di scherno né di ironia di basso profilo, oltre alla salute fisica aggredita dal virus c’è un aspetto che attiene alla salute psichica di quanti ci troviamo a vivere in uno stato di sostanziale coprifuoco, soprattutto se da sempre sportivi. Bisogna anche evitare che finito il virus ci si trovi innanzi un immenso popolo destabilizzato bisognoso di cure psichiatriche. Lo sport è un antidoto importante che non può essere sottovalutato, tenendo sempre presente come primario valore assoluto la salute fisica. Non è un caso che tutti i più autorevoli quotidiani nazionali hanno dedicato un paragrafo apposito al tema.
In sostanza la CAMMINATA si può fare lo consente il DPCM del 9 marzo 2020, art. 1 co. 3° che testualmente recita: “Le attività motorie all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”. Tutto ovviamente va fatto cum grano salis, dicevano i latini, ossia la camminata diventa vietata se fatta in un luogo in cui tutti camminano, creando assembramenti involontari ma esistenti, ad esempio: Parco della Favorita (Palermo); Parco Sempione (Milano); Villa Borghese (Roma); ecc…
Il buon senso non ci deve mai abbandonare quindi cercare posti in cui non c’è gente o poca gente, rispettando rigorosamente le distanze. La violazione di queste basilari prescrizioni ha giustamente indotto le Forze dell’Ordine ad elevare le sanzioni, di cui si è già pubblicato.
Quanto alle fonti consultate per la redazione di questo parere, oltre al DPCM, per tutte si indicano: a) La Repubblica del 12.03.2020, pag. 7 (Alessandra Ziniti); b) il Sole24Ore del 12.03.2020, pagina “attualità”. Da fonti sembra che il Governo a breve diramerà un aggiornamento sul tema.
Lo studio, pertanto, consiglia di attenersi scrupolosamente ai decreti governativi per evitare il rischio di incorrere in condotte penalmente rilevanti in spregio alla salute ed alla sicurezza pubblica.
Continua#Sospensione #Responsabilitagenitoriale #Dirittocivile
La Corte di Cassazione, I sez. civile, con la sentenza n. 5604/2020, interviene sul delicato tema dell’affido congiunto dei figli chiarendo che anche nei casi di conflittualità tra genitori è sempre preferibile mantenerlo “nei limiti di un tollerabile disagio per la prole”, l’affido però va revocato se “si traduce in forme atte ad alterare ed a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli e, dunque tale da pregiudicare il loro interesse”.
La vicenda, oggetto della pronuncia, coinvolgeva una coppia di ex conviventi more uxorio che chiedeva l’affido congiunto del loro figlio minore, ma il Tribunale di Roma rigettava la domanda e disponeva la sospensione della responsabilità genitoriale perché dall’istruttoria della causa aveva registrato una costante conflittualità della coppia, gravemente lesiva della serenità psico-fisica del minore.
La Corte d’Appello, sulla stessa scia confermava la decisione del Tribunale e disponeva altresì l’affidamento del minore al Comune di Roma, la determinazione in euro 650,00 di contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento e le spese di straordinaria amministrazione a carico di entrambi i genitori nella misura della metà.
La Suprema Corte ribadisce che l’interesse del minore è sempre da tutelare e prediligere unitamente al suo corretto sviluppo psico-fisico, rilevando che nel caso di specie, nessuno dei due genitori è assolutamente in grado di garantirlo.
Questo il quadro familiare che i giudici di legittimità hanno definito “desolante” per cui, anche sulla scorta delle relazioni dei Servizi sociali, hanno confermato la pronuncia della Corte d’Appello per l’affido del minore presso il Comune di Roma.
In tale drammatico contesto i genitori rischiano la sospensione della responsabilità genitoriale e l’affidamento dei figli a terzi soggetti.
ContinuaRelazione illustrativa relativa al Disegno di legge di conversione del Decreto Legge 08/03/2020 n. 11, recante misure straordinarie per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.
Con il decreto legge dell’08/03/2020 n. 11, il Governo ha introdotto misure straordinarie ed urgenti al fine di contenere, anche nell’esercizio dell’attività giudiziaria, gli effetti dell’emergenza epidemiologica derivante dal cd. Coronavirus.
Sin dall’entrata in vigore del detto decreto, però, si erano avanzati dei dubbi interpretativi in merito alla concreta applicazione.
In particolare, così come anche sottolineato dall’Organismo Congressuale Forense in una nota diretta al Ministro della Giustizia, i dubbi interpretativi riguardavano la portata dell’art. 1, comma 2, del detto decreto riferita alla sospensione dei termini relativi ai procedimenti civili e penali. Ci si chiedeva, infatti, se la sospensione ivi prevista si applicasse a tutti i giudizi pendenti, ivi compresi quelli per proporre impugnazioni o opposizioni, o se la sospensione riguardasse (alla luce del tenore letterale della norma) soltanto i giudizi le cui udienze risultassero fissate dal 9 al 22 marzo e soggette al rinvio d’ufficio.
Ebbene, la seconda relazione illustrativa di accompagnamento al Disegno di Legge di conversione (adottata in sostituzione della precedente) ha chiarito ogni dubbio in merito, specificando espressamente che il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge 08/03/2020, con disposizione di portata generale riferita a tutti i procedimenti e processi civili e penali pendenti, anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato, dispone la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione.
È stato introdotto, in altre parole, un vero e proprio periodo di sospensione che va dal 09 al 22 marzo, assimilabile al periodo di sospensione feriale che decorre dal 1 al 31 agosto, ferme comunque restando le eccezioni stabilite dall’art. 2, comma 2, lett. g del medesimo decreto e riferite ai procedimenti civili e penali con carattere urgente o prioritario.
Avv. Angelo Sutera
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