DLGS 231/01. WHISTLEBLOWING. IL RUOLO DEI SINDACATI NELLA NUOVA DISCIPLINA DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI
A partire dal 17 dicembre 2023 le aziende private che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati fino a 249 unità, avranno l’obbligo di istituire un canale interno di segnalazione di possibili illeciti che sia in grado di garantire l’anonimato del soggetto segnalante, al fine di evitare ritorsioni.
L’art.4 del D.Lgs. 24/2023, cd “Decreto Whistleblowing”, nell’implementare il canale di segnalazione interno, prevede che l’impresa sia tenuta a “sentire le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015”, ovvero le rappresentanze sindacali aziendali o le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tale previsione ha generato dei dubbi tra i datori di lavoro circa le modalità di confronto con gli organismi sindacali.
Come emerge anche dalle linee guida fornite da ANAC, il tenore letterale della norma porta a ritenere che il coinvolgimento del sindacato da parte dell’impresa abbia un carattere meramente informativo, in quanto non si parla dell’obbligo di esperire un “esame congiunto”, o della necessità di una “previa intesa” con le organizzazioni sindacali, ma dell’obbligo di “sentire” i rappresentanti dei lavoratori.
Tale obbligo si concretizza, pertanto, in un primo momento di comunicazione preventiva al sindacato dell’intenzione di attivare un canale di whistleblowing attraverso un’informativa che descriva gli elementi essenziali del canale di segnalazione e in un secondo momento di eventuale incontro di approfondimento, se richiesto dal sindacato.
Ferma restando la piena autonomia decisionale e organizzativa dell’ente nella disciplina del canale interno, appare di particolare importanza il momento di confronto con il sindacato, in quanto rappresenterebbe senz’altro una condotta antisindacale il mancato coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaDIRITTO ALL’OBLIO E DIRITTO DI CRONACA ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA
(Garante per la Protezione dei Dati Personali – provvedimento n.426 del 28/09/2023)
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. del 10/10/2022 n. 150 (meglio conosciuto come “Riforma Cartabia”) è stato modificato l’art. 64 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che prevede la facoltà della persona, nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere o un decreto di archiviazione, di richiedere al Giudice procedente di ordinare, attraverso l’annotazione in calce al provvedimento, l’inibizione o la cancellazione della notizia relativa alla vicenda giudiziaria conclusa e pubblicata in precedenza sul web, attivando cosi il diritto all’oblio dell’interessato.
Tuttavia, come emerge dall’indirizzo interpretativo del Garante in commento, la cancellazione non è automatica ed assoluta poiché deve essere effettuato un bilanciamento fra diritto all’oblio e libertà di espressione e di informazione ovvero diritto di cronaca, così come sancito dall’art. 17 del Regolamento UE 2016/6799 richiamato dallo stesso art. 64 ter disp. att. c.p.p.
Nel caso concreto era stata data notizia sul web della vicenda giudiziaria riguardante un personaggio di rilievo pubblico; quest’ultimo, ottenuta l’archiviazione delle indagini e alla luce delle nuove disposizioni, aveva richiesto e ottenuto dal Giudice l’ordine di cancellazione della notizia dal web.
L’interessato aveva inoltrato reclamo a Google intimando al motore di ricerca di cancellare tutte le notizie riguardanti lo stesso; Google eliminava alcuni indirizzi (cc.dd. “URL”) datati e relativi alla vicenda giudiziaria originaria ma lasciava contenuti di recentissima pubblicazione che davano atto dell’avvenuta archiviazione delle indagini.
Il caso approdava al Garante per la Protezione dei Dati Personali il quale respingeva le richieste dell’interessato e accoglieva le ragioni di Google osservando che: “i contenuti recenti non cancellati da Google riguardavano notizie esatte e attuali la cui conoscenza appariva funzionale a dare conto all’opinione pubblica degli esiti favorevoli della vicenda che ha interessato la persona originariamente indagata”; continuava il Garante: “la notizia dell’archiviazione delle indagini assumeva ancora rilevanza, attualità e interesse pubblico proprio in relazione al ruolo ricoperto dall’interessato e, per tale ragione, non appariva idonea a pregiudicarlo”.
Avv. Biagio Cimò
ContinuaGARANTE DELLA PRIVACY. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI DEL LAVORATORE. IMPORTANTI INDICAZIONI ALLE AZIENDE
In tema di diritto di accesso ai dati personali del lavoratore, il Garante della Privacy, con due recenti provvedimenti, ha fornito importanti indicazioni ai fini di una sua concreta effettività.
Il lavoratore, infatti, ha diritto di accedere ai dati personali trattati dal datore di lavoro attraverso un riscontro completo ed effettivo.
Nei provvedimenti in commento, il Garante ha sottolineato come tale diritto venga violato sia quando tali dati non sono forniti, potendo tale diniego limitare, ad esempio, l’esercizio del diritto di difesa del lavoratore nell’ambito di un procedimento disciplinare o di un licenziamento, sia quando tali dati vengono forniti in maniera del tutto generica.
A fronte di una richiesta di accesso del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a fornire le informazioni, con iscritto o con altri mezzi, entro il termine di un mese, prorogabile di altri due in caso di particolare complessità o tenuto conto del numero delle richieste.
Il rifiuto del datore di lavoro è consentito solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, tra cui, ad esempio, quando dalla comunicazione dei dati possa discendere un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento di investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria.
Al di fuori dei casi tassativamente previsti, il rifiuto del datore di lavoro di fornire i dati personali richiesti può determinare l’applicazione di sanzioni amministrative e accessorie.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
Continua“WHISTLEBLOWING” DA CONFINDUSTRIA LA GUIDA OPERATIVA PER GLI ENTI PRIVATI IN MATERIA DI SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
Il D.Lgs. 24/2023, cd Decreto Whistleblowing, ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva UE 2019/1937 riguardante la “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”.
La nuova disciplina mira a stabilire norme comuni per favorire l’emersione di condotte illecite, garantendo, al contempo, adeguata tutela al cd “segnalante”, ovvero colui che decide di fare delle segnalazioni di violazioni di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo.
Nel mese di ottobre Confindustria ha fornito dei chiarimenti circa la concreta gestione di tali segnalazioni, predisponendo a tal fine una guida operativa con l’indicazione puntuale delle procedure da seguire per adeguarsi alla nuova normativa.
La guida operativa disciplina, infatti, ogni aspetto della disciplina delle segnalazioni, dall’ambito di applicazione, ai canali di segnalazioni e i soggetti legittimati, alla tutela del segnalante e il sistema sanzionatorio.
Confindustria chiarisce che l’impresa può decidere di demandare la gestione del canale di segnalazione ad una persona fisica già presente nella sua organizzazione, come il responsabile anticorruzione o il responsabile delle funzioni di Internal Audit o compliance, a un ufficio interno all’impresa o a un soggetto esterno, purché tali soggetti presentino requisiti di autonomia, imparzialità e indipendenza.
Inoltre, nelle imprese dotate di Modello Organizzativo 231 e con Organismo di Vigilanza, si può valutare di affidare a quest’ultimo il ruolo di gestore delle segnalazioni, dal momento che l’OdV possiede già quei requisiti di autonomia e indipendenza richiesti dalla disciplina in esame ed inoltre lo stesso è chiamato a vigilare sul Modello Organizzativo di cui la disciplina whistleblowing è parte integrante.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaD.LGS.231/01. DEI REATI COLPOSI POSTI IN ESSERE DALL’AMMINISTRATORE DI FATTO RISPONDE ANCHE L’AMMINISTRATORE DI DIRITTOD.LGS.231/01. DEI REATI COLPOSI POSTI IN ESSERE DALL’AMMINISTRATORE DI FATTO RISPONDE ANCHE L’AMMINISTRATORE DI DIRITTO
La Corte di Cassazione con sent. n. 42236/2023 ha definito la portata di un importante principio in tema di responsabilità da reato dell’ente.
A venire in rilievo, nella pronuncia della Suprema Corte, è la commissione di reati da parte di quei soggetti in posizione apicale (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione) cui ha riguardo l’art. 5 del D.Lgs. 231/01 e che è idonea a fondare la responsabilità dell’ente se tali soggetti non esercitino efficacemente un’attività di controllo sulle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.
La questione sottoposta al vaglio della Corte riguarda l’affermazione di responsabilità del “mero” amministratore di diritto di una società per un reato posto in essere dall’amministratore di fatto.
Lungi dal configurarsi una forma di responsabilità oggettiva nei riguardi dell’amministratore di diritto, la Corte ha precisato che, con riguardo a tutte le fattispecie punibili a titolo di colpa, “risponde del reato contravvenzionale posto in essere dall’amministratore di fatto di una società anche l’amministratore di diritto della stessa qualora abbia omesso, sia pure per colpa, di esercitare il necessario controllo sull’attività del primo”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaCONDOMINIO: IL COMUNE NON PUO’ MULTARE IL CONDOMINIO PER INFRAZIONI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (Cass. Sez. Civile, sent. n. 29427/2023)
La Cassazione, con la sentenza in commento, ha annullato la delibera emessa dal Comune di Roma con la quale venivano irrogate sanzioni (da 50 a 300 euro) ai condomini e agli amministratori condominiali (in solido) per violazione del regolamento comunale sull’irregolare conferimento dei rifiuti nei cassonetti posti all’interno di una proprietà privata (condominio).
Nel caso, il Comune di Roma aveva multato l’amministratore di un condominio, con quattro multe per complessivi 1.000,00 euro ed in ragione della delibera e del regolamento comunale richiamati, poiché era stato rilevato l’erroneo inserimento dei rifiuti nei cassonetti condominiali della raccolta differenziata.
Il Collegio di legittimità, annullando la sanzione irrogata, ha precisato che l’amministratore e i privati non potevano essere sanzionati in virtù di un regolamento comunale o di una delibera perché queste sono fonti normative secondarie e non supportate da una fonte normativa primaria che attribuisca il potere di emettere sanzioni, nel caso né dal testo unico degli Enti locali, né della legge sulla gestione dei rifiuti (D. Lgs 22/1997 che ha recepito la direttiva comunitaria in materia); pertanto nessuna delle due norme richiamate, né direttamente né indirettamente, autorizzano e prevedono “in capo a soggetti privati, quali gli utenti e gli amministratori di condominio, l’obbligo di custodia e corretto utilizzo dei contenitori in luoghi di proprietà privata”.
Alla luce di quanto deciso dalla Suprema Corte, si ricorda che vige il principio di legalità anche per le sanzioni amministrative che non possono essere comminate direttamente dal regolamento dell’Ente (fonte normativa subordinata), questo va quindi disapplicato se la legge che attribuisce al Comune il potere regolamentare sull’igiene urbana non prevede in modo diretto o indiretto la possibilità di sanzionare l’uso improprio dei cassonetti.
Avv. Biagio Cimò
ContinuaInterdittiva Antimafia: si agli aiuti alle aziende in crisi in caso di informativa antimafia.
Con una importante sentenza (n. 43266/23) la Cassazione ha statuito che un’azienda in crisi che ha ricevuto una informativa antimafia, non perde il diritto agli aiuti statali. Secondo la S.C., infatti, l’informativa antimafia non essendo un provvedimento definitivo, visto che può essere revocato, non determina la preclusione all’accesso agli aiuti statali. Secondo la Corte sia l’informativa che la comunicazione antimafia non rientrano tra le misure di prevenzione indicate dal codice penale e quindi determinerebbe una incapacità parziale a contrarre nei confronti della Pubblica Amministrazione.
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on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaD.LGS.231/01. LA CANCELLAZIONE DELL’ENTE DAL REGISTRO COMPORTA L’ESTINZIONE DEL GIUDIZIO
Con la sent. n.1419/2023 la Corte di appello di Milano, pronunciandosi in tema di responsabilità da reato dell’ente ex D.Lgs.231/01, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di una società cancellata dal Registro in seguito a liquidazione.
La riforma del diritto societario ha comportato, infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l’estinzione della persona giuridica come conseguenza della cancellazione della società del registro delle imprese.
Secondo i giudici della Corte d’appello, quindi, “l’estinzione definitiva dell’ente determina, per la persona giuridica, lo stesso effetto che la morte fisiologica determina per un soggetto fisico, segnatamente la cessazione definitiva ed irreversibile di tutte le funzioni vitali ad esso connesse, ciò che rende comprensibili i motivi per cui la legge prevede l’estinzione del reato: la pena non sarebbe eseguibile e non avrebbe, comunque, alcun senso sanzionare un soggetto che non esiste più, in quanto il processo verrebbe celebrato inutilmente, con un antieconomico dispendio di tempo e di energie”.
A tale conclusione la Corte è giunta colmando il vuoto normativo del D.lgs.231/01, che non prevede una specifica disciplina sul punto, con il principio sancito dall’art.27 della Costituzione.
La disposizione costituzionale, prevedendo che “la responsabilità penale è personale”, comporta il rifiuto di ogni forma di responsabilità oggettiva. La stessa, inoltre, sancisce il principio della funzione rieducativa della pena.
Sulla base di tali principi, la Corte ha ritenuto che la sanzione inflitta ad un ente cancellato dal Registro, quindi civilmente inesistente, non risponderebbe ad alcuna delle funzioni ad essa attribuite dalla nostra Costituzione.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaCONDOMINIO: ESONERO DALLE SPESE INERENTI LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE DELL’ANTENNA CENTRALIZZATA IN ASSENZA DI RICEZIONE DEL SEGNALE TV. (artt. 1120 e 1122 bis c.c.)
La normativa recente si pone l’obbiettivo di favorire le innovazioni e la centralizzazione degli impianti nei condomini, si fa riferimento agli interventi in materia di: sicurezza e salubrità degli edifici; eliminazione delle “barriere architettoniche”; installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; la ricezione radiotelevisiva e l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo.
Nonostante questo obbiettivo di centralizzazione dei servizi, rimane sempre in vigore e tutelato dall’ordinamento il diritto di installazione di impianti individuali da parte del singolo condomino, libero dalle scelte condominiali e, quindi, dalle decisioni e dagli ostruzionismi dell’assemblea, unici limiti imposti sono costituiti dalla conservazione delle parti comuni e delle reti pubbliche nonché la preservazione del decoro architettonico dell’edificio.
L’art. 1120 c.c., novellato nel 2012, disciplina le innovazioni dirette al miglioramento del condominio, attraverso l’installazione di impianti centralizzati; mentre l’art. 1122 bis c.c., garantisce il suddetto diritto di intervento individuale.
In tema di telecomunicazioni l’art. 1122 bis c.c. preserva e garantisce l’installazione di impianti non centralizzati e individuali, confermando l’esistenza di un c.d. “diritto all’antenna” che trova tutela costituzionale nell’art. 21 Cost. (libera manifestazione del pensiero con ogni mezzo di diffusione).
Negli ultimi anni si è diffusa la centralizzazione degli impianti condominiali e, in particolare, l’antenna destinata a servire la singola unità immobiliare residua negli edifici perché ormai quasi tutti i condomini sono dotati di un impianto centralizzato di ricezione radiotelevisiva avvolte anche a discapito del decoro architettonico.
Tralasciando la questione relativa al canone tv obbligatorio individuale, la manutenzione e la conservazione dell’antenna centralizzata rientrano fra le spese condominiali relative ai beni comuni e vengono ripartite in ragione dei millesimi posseduti da ciascun condomino, prescindendo dal numero di apparecchi televisivi posseduti.
Il problema sorge quando un condomino, a differenza degli altri, non riceve perfettamente il segnale dall’antenna centralizzata: in questi casi, fermo l’obbligo dell’amministratore di intervenire per fare eseguire le opportune riparazioni con addebito delle spese a tutti i condomini, non si può imporre all’assemblea di deliberare la sostituzione dell’impianto centralizzato in quanto, proprio in forza dell’alternativa concessa dalla legge dell’installazione di un impianto individuale, non è affatto pregiudicato il suo diritto all’informazione; di contro, è pacifico invece l’esonero del condomino che non riceve il segnale dal partecipare alle spese inerenti la manutenzione e la conservazione dell’antenna condominiale centralizzata.
Avv. Biagio Cimò
ContinuaD.LGS. 231/01. DECRETO “OMNIBUS”. RAFFORZATA LA DISCIPLINA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DELL’ENTE
Sì della Camera e del Senato al decreto legge omnibus.
Il d.l. 105/2023 approvato dalle camere in via definitiva il 4 ottobre 2023, introduce importanti novità in materia di giustizia.
Le disposizioni di maggiore interesse penalistico riguardano la disciplina delle intercettazioni, la tutela dell’ambiente e la responsabilità amministrativa dell’ente derivante da reato.
L’art. 6 ter al secondo comma amplia il novero dei reati presupposto la cui commissione può determinare la responsabilità dell’impresa arricchendo il catalogo già previsto dall’art. 24 del D.Lgs. 231/01.
Ai reati presupposto già previsti (la malversazione di erogazioni pubbliche, indebita percezione di erogazioni pubbliche, frode nelle pubbliche forniture, truffa ai danni dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica ai danni dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea), il decreto omnibus aggiunge i seguenti reati:
– turbata libertà degli incanti;
– turbata libertà nella selezione del contraente;
– trasferimento fraudolento di valori.
Da oggi, quindi, anche la commissione di uno dei delitti previsti dal nuovo decreto farà scattare la responsabilità amministrativa da reato dell’ente ex D.Lgs. 231/01.
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dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
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