D.LGS.231/01 SOCIETÀ E APPALTI UN IDONEO MODELLO ORGANIZZATIVO PUÒ PREVENIRE LA COMMISSIONE DI REATI
Con Decreto del 6 giugno 2024, il Tribunale di Milano ha disposto l’applicazione della misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria ex art. 34 D. Lgs. 159/2011 nei confronti di una società operante nel settore dell’alta moda all’esito delle indagini per il reato di caporalato riguardanti alcuni fornitori della stessa.
A fondamento del provvedimento vi è l’inadeguatezza dei modelli organizzativi e la conseguente difficoltà di verificare la catena di appalti e sub-appalti in relazione alle condizioni di lavoro del personale.
Si legge nel decreto, infatti, che i grandi marchi, tra cui anche quello della società destinataria del provvedimento, “mostrano una generalizzata carenza/efficacia di modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/01 ed un sistema di internal audit fallace, con ciò integrando i presupposti di cuci all’art. 34 D.Lgs. 159/2011, atteso che tali carenze organizzative e tali mancati controlli agevolano (colposamente) soggetti raggiunti da corposi elementi probatori in ordine al delitto di cui all’art. 603 bis c.p.”.
Tali carenze avrebbero avuto l’effetto di agevolare colposamente la condotta delittuosa di sfruttamento dei lavoratori in quanto la società non aveva verificato la reale capacità imprenditoriale delle società appaltatrici e non aveva in concreto verificato le condizioni lavorative e gli ambienti di lavoro.
Il Tribunale ha quindi affidato all’Amministratore giudiziario il compito di adottare un Modello organizzativo e di gestione ex Decreto 231, “con particolare cura nella valutazione della idoneità del modello a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.
Emerge, dunque, la necessità dell’adozione di un adeguato Modello 231 al fine di prevenire una responsabilità diretta della società.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaSICUREZZA SUL LAVORO IMPORTANTE LA DISTINZIONE TRA DELEGA DI FUNZIONI E DELEGA GESTORIA
La Corte di Cassazione, con sent. n. 8476/2022, si è pronunciata in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, ai fini dell’individuazione del soggetto responsabile per la violazione dei relativi obblighi.
La Suprema Corte ha affermato che, in via generale, la posizione di garanzia in materia di sicurezza è rivestita dal datore di lavoro. Questa regola viene tuttavia derogata nel caso in cui in quest’ultimo abbia delegatoall’applicazione delle misure di sicurezza un altro soggetto.
La sentenza in esame è particolarmente importante in quanto mette in evidenza la cruciale distinzione tra delega di funzioni e delega gestoria, che si ripercuote sull’individuazione del soggetto responsabile in materia di sicurezza.
La delega di funzioni è prevista dal D.Lgs. 81/2008 all’art. 16 ed è lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro trasferisce ad un altro soggetto i poteri e le responsabilità per legge connessi al proprio ruolo; resta fermo, in capo al delegante, l’obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni affidate e, prima ancora, un preciso dovere di individuare quale destinatario dei poteri e delle attribuzioni un soggetto dotato delle necessarie competenze.
La delega gestoria, invece, trova la propria disciplina nel codice civile all’art. 2381 e, nel caso di strutture societarie complesse, consente di concentrare i poteri decisionali e di spesa connessi alla funzione datoriale in capo ad un comitato del consiglio di amministrazione o ad uno dei suoi componenti già investito della funzione datoriale e dei relativi poteri, ponendo in capo al delegante solo un dovere di verifica in relazione al flusso informativo e all’organizzazione generale.
Sottolinea la Suprema Corte che è di cruciale importanza la valutazione del tipo di delega che viene conferita, in quanto dall’esatta perimetrazione del ruolo del delegato discendono conseguenze anche in ordine al contenuto della sua posizione di garanzia (quale datore di lavoro che ha rilasciato una delega di funzioni ex art. 16 D. Lgs. 81/2002, ovvero quale datore di lavoro che ha adottato una delega gestoria ex art. 2381 c.c. con concentrazione dei poteri in capo ad un consigliere).
“Solo all’esito di tale operazione, che dovrà essere effettuata dal giudice di merito sulla base dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie, sarà possibile operare la verifica della idoneità delle regole cautelari violate ad impedire l’evento”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaWHISTLEBLOWING IL LICENZIAMENTO IRROGATO A CAUSA DELLE SEGNALAZIONI DEVE CONSIDERARSI RITORSIVO E PRIVO DI GIUSTA CAUSA
In materia di segnalazione di condotte illecite sul luogo di lavoro, il D.lgs. 24/2023, cd Decreto “Whistleblowing”, si preoccupa di tutelare i soggetti che decidono di fare delle segnalazioni in relazione ad illeciti o irregolarità di cui siano a conoscenza.
La principale tutela offerta ai cd “segnalanti” è quella offerta dall’art. 17 del Decreto, che pone un divieto di ritorsione nei confronti di chi abbia segnalato irregolarità o illeciti sul luogo di lavoro. Tra le fattispecie che la norma considera ritorsive rientrano, tra le altre: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; la riduzione dello stipendio; la sospensione della formazione; le note di merito negative; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole.
In tema di licenziamento appare molto interessante la recente sentenza della Corte di Cassazionen.12688/2024, con cui si è pronunciata sul ricorso presentato dal dirigente di una società il quale sosteneva di essere stato licenziato a causa delle varie denunce di presunte irregolarità riferibili ai vertici aziendali.
Nonostante i giudici di primo e secondo grado avessero ritenuto il licenziamento legittimo per “giusta causa”, la Suprema Corte ha accolto il ricorso ritenendo che la Corte territoriale non avesse in realtà valutato correttamente l’intero contesto di irrogazione della sanzione.
Infatti, il licenziamento, aveva fatto seguito ad una serie di atti di ridimensionamento posti in essere proprio in ragione delle segnalazioni e denunce effettuate dal ricorrente e, secondo la Corte, i giudici di merito non avevano tenuto in debita considerazione questa circostanza.
Richiamando recenti pronunce, la Cassazione ha inoltre affermato che “in tema di licenziamento ritorsivo, l’accoglimento della domanda di accertamento della nullità è subordinata alla verifica che l’intento di vendetta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di risolvere il rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaD.LGS.231/01 L’ADEGUATEZZA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E LA CONTINUA ED INTENSA FORMAZIONE ESCLUDONO LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE
In materia di responsabilità degli enti ex Decreto 231 appare significativa la recentissima sentenza del Tribunale di Milano n. 1070/2024.
Si tratta di una pronuncia di particolare rilevanza in quanto nella stessa il Tribunale ha escluso la responsabilità dell’ente, nonostante la condanna delle persone fisiche imputate per la commissione del reato-presupposto.
I Giudici hanno osservato che, nonostante la condanna dei dirigenti, la società aveva adottato un efficace e adeguato Modello organizzativo che, di fatto, l’ha esonerata dalla responsabilità.
Va infatti ricordato che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo disciplinato dal d.lgs.231/01, rappresenta uno strumento fondamentale per prevenire la responsabilità amministrativa degli enti, e che, ai fini di una sua totale efficacia esso deve essere accompagnato da un’adeguata formazione del personale e dall’adozione di un adeguato sistema sanzionatorio.
Risulta infatti indispensabile un impegno formativo “continuo ed intenso”, organizzato attraverso la predisposizione di sessioni periodiche di formazione, al fine di consentire alla popolazione aziendale di comprendere pienamente le conseguenze legali delle proprie azioni e ridurre, di conseguenza, il rischio di violazioni.
Infatti, come espressamente statuito nella sentenza in commento, “un modello idoneo ed efficace, oltre a prevedere una puntuale configurazione degli assetti interni e dei relativi meccanismi di controllo endoaziendali, deve essere accompagnato da un’intensa attività di informazione e formazione del personale attuata sia attraverso una diffusione e comunicazione a tutto il personale del Modello e del Codice etico, sia attraverso delle qualificate iniziative di formazione finalizzate a divulgare ed implementare la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate; iniziative che non devono risolversi in attività formative impartite occasionalmente, ma devono piuttosto ispirarsi ai criteri di continuità e di intensità”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaCONVERSAZIONI WHATSAPP. HANNO VALORE PROBATORIO SOLO GLI “SCREENSHOT”.
WhatsApp è uno dei principali canali di comunicazione, i cui messaggi spesso vengono portati come prova innanzi gli organi giudiziari.
Sul tema si è recentemente espresso il Tribunale di Napoli con la sent. n.3236/2024, stabilendo, in particolare, l’irrilevanza probatoria della semplice trascrizione “word” delle conversazioni di WhatsApp e degli sms estratti dall’utenza telefonica.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Giudice partenopeo ha ribadito che la registrazione di tali conversazioni operata da uno degli interlocutori costituisce una forma di memorizzazione di un fatto storico e pertanto perfettamente utilizzabile ai fini probatori, come espressamente stabilito dallo stesso art.234 c.p.p. in materia di prova documentale.
Tuttavia, va altresì specificato che ai fini della sua utilizzabilità è necessario acquisire il supporto contenente tale registrazione in quanto in questo modo sarebbe garantita l’attendibilità e la paternità della stessa.
La mera trascrizione “word” delle conversazioni WhatsApp, invece, non fornisce alcuna garanzia di affidabilità in quanto facilmente modificabile nel contenuto.
Diverso è il discorso per quanto riguarda il valore giuridico dello “screenshot”, ovvero la fotografia istantanea dello schermo di un dispositivo elettronico nella quale è rappresentata una conversazione o una pagina social.
A tale riguardo è chiara la posizione della Cassazione che ritiene pienamente utilizzabili gli “screenshot” di messaggi sms in quanto “non è imposto alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste nella realizzazione di una fotografia e che si caratterizza soltanto per il suo oggetto, costituito appunto da uno schermo sul quale sia visibile un testo o un’immagine, non essendovi alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di qualsiasi altro oggetto” (Cass. Pen. sez. V, sent.n.24600/2022).
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaD.LGS.231/01 IMPOSSIBILE EMENDARE LA MANCANZA DI MOTIVAZIONE DEL SEQUESTRO PREVENTIVO IN SEDE DI RIESAME
Con la sentenza n.8664/2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di misure cautelari nei procedimenti inerenti la responsabilità amministrativa derivante da reato ex Decreto 231.
Dopo aver ribadito, con la recente sentenza n. 14047/2024, la necessità di un’adeguata motivazione in relazione alle esigenze cautelari del decreto di sequestro preventivo disposto a carico di una società, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha escluso la possibilità di “sanare” l’assenza di motivazioni in sede di riesame.
Sottolinea la Corte che è necessario che il provvedimento genetico di applicazione o di convalida della misura presenti una motivazione che dia conto degli elementi posti a fondamento, fin dal momento della sua emissione, al fine di consentire al Tribunale del riesame la funzione di controllo. In quest’ultima sede, pertanto, non sarà possibile integrare, sanandolo eventualmente, il provvedimento cautelare non motivato.
Dal momento che nel sistema punitivo previsto dal D. Lgs.231/01 il sequestro preventivo finalizzato alla confisca si presenta come un’anticipazione della sanzione, e che, inoltre, può avere un’incidenza tale da produrre effetti irreversibili per la sopravvivenza dell’ente, il provvedimento deve necessariamente contenere un’adeguata motivazione anche del “periculum in mora” da rapportare alle ragioni che lo rendono necessario.
Di conseguenza, il vizio della totale assenza della motivazione in relazione al pericolo di dispersione dei beni da confiscare, non può trovare rimedio in sede di riesame non trattandosi di “errata interpretazione di norme di legge, suscettibili di correzione in sede di riesame, bensì a una violazione dell’obbligo di motivazione posto a carico del giudice della cautela, con riferimento al pericolo di dispersione o sottrazione dei beni da sottoporre a sequestro preventivo finalizzato alla loro confisca”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaD.LGS.231/01 LA PROPOSTA DELLA REGIONE PUGLIA: OBBLIGO DI ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PER ESIMERSI DA RESPONSABILITÀ
La settima Commissione del Consiglio Regionale della Puglia, lo scorso 10 aprile, ha dato parere favorevole alla proposta di legge “Interventi regionali per la promozione e l’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231”.
Tale proposta mira a rafforzare l’adozione dei Modelli 231 da parte delle società, rendendola una condizione necessaria per esimersi da responsabilità amministrativa in caso di illeciti, nonché per la partecipazione a gare pubbliche e per l’ottenimento di erogazioni pubbliche.
In caso di approvazione della proposta, entro il termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore, i soggetti interessati avranno l’obbligo di adottare Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo e di provvedere, inoltre, alla nomina dell’Organismo di Vigilanza.
In questo modo, verrebbe introdotto, a livello regionale, un obbligo che non vige a livello nazionale. Infatti, il D. Lgs.231/01, lascia alle singole società la scelta di dotarsi o meno di Modelli 231.
L’obiettivo della proposta è quello di rafforzare l’adozione di strumenti che si rivelano fondamentali per assicurare una gestione e un controllo aziendale efficaci e per promuovere la legalità e la trasparenza.
Per questo motivo, proposte come quella in commento, devono essere accolte positivamente, in quanto in grado di animare il dibattito in tema di responsabilità amministrativa degli enti e condurre ad un risvolto significativo in termini di rafforzamento e diffusione degli strumenti previsti dal Decreto 231.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaINFORTUNI SUL LAVORO. OBBLIGO DI DILIGENZA RAFFORZATA SUL DATORE PER ESIMERSI DA RESPONSABILITÀ
La IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12326/2024, si è espressa sulla delicata questione degli infortuni sul lavoro e sulla responsabilità del datore.
Nella pronuncia in esame, infatti, viene messo in evidenza che non basta la mera negligenza del lavoratore per escludere la responsabilità dell’azienda in caso di incidenti sul lavoro.
Fermo restando che grava sull’imprenditore-datore di lavoro l’obbligo di approntare tutte le necessarie misure di sicurezza, volte ad impedire il verificarsi di sinistri, tra cui rientra anche l’obbligo di formare adeguatamente i lavoratori e di predisporre adeguati strumenti di salvaguardia, il datore non è liberato da responsabilità se non si accerti anche del loro concreto rispetto da parte del lavoratore e non preveda la possibilità di un suo comportamento negligente.
Al datore di lavoro viene quindi richiesto di prevedere le possibili distrazioni e imperizie del lavoratore.
Al fine di interrompere il nesso causale tra la responsabilità del datore e l’evento dannoso è necessario che il lavoratore ponga in essere una condotta negligente, imprudente e che presenti i caratteri “dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute”.
Il comportamento del lavoratore, insomma, deve essere particolarmente sconsiderato per costituire un’esimente della responsabilità datoriale.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaD.LGS. 231/01 IL SEQUESTRO PREVENTIVO FINALIZZATO ALLA CONFISCA DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO
La Sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sent. n. 14047/2024, ha sottolineato che anche nei processi riguardanti la responsabilità degli enti ex Decreto 231, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve necessariamente essere motivato in merito alle esigenze cautelari.
Anzi, tale obbligo motivazionale, secondo la Suprema Corte, sussiste a fortiori nelle ipotesi di sequestro preventivo avente ad oggetto il patrimonio dell’ente, in quanto tale misura sarebbe potenzialmente in grado di provocare effetti irreversibili rispetto alla sopravvivenza dell’ente stesso.
Tale situazione si verifica tutte le volte in cui il sequestro abbia ad oggetto beni e risorse necessari per la prosecuzione dell’attività aziendale.
Proprio in ragione della peculiarità della responsabilità ex D. Lgs.231/01, l’incidenza del sequestro finalizzato alla confisca, è tale da richiedere garanzie rafforzate e non certo inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa generale in tema di sequestro preventivo contenuta nell’art. 321 c.p.p.
L’esigenza di un’adeguata motivazione, precisa la Corte, non viene meno neanche qualora la capienza del patrimonio dell’ente risulti priva di particolare significato, in quanto il decreto di sequestro preventivo “richiede una specifica motivazione in ordine alle ragioni per le quali i beni suscettibili di apprensione, potrebbero, nelle more del giudizio, essere modificati, dispersi, deteriorati, utilizzati o alienati, tenendo conto della tipologia dei beni presenti nel patrimonio del destinatario della confisca, senza che, tuttavia, le esigenze cautelari possano essere desunte esclusivamente dall’incapienza del patrimonio rispetto al presumibile ammontare della confisca”.
Infatti, è la stessa natura delle misure cautelari che richiede la ricorrenza dei requisiti del fumus e del periculum e non vi è alcuna ragione, conclude la Cassazione, “per ritenere che il decreto di sequestro, adottato ai sensi dell’art.53 d.lgs. n. 231 del 2001, non debba contenere la sia pur sintetica motivazione in ordine alle esigenze cautelari che il sequestro mira a tutelare”.
Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaD.LGS.231/01 PER LA CASSAZIONE INAMMISSIBILE LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE CONTRO L’ENTE
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sent. n.3211/2024, ha riaffermato l’inammissibilità dell’istituto della costituzione di parte civile nei processi inerenti la responsabilità da reato dell’ente. Si tratta di un principio che la Suprema Corte aveva già sostenuto in numerose precedenti pronunce e che si basa, fondamentalmente, nella mancata previsione dello stesso all’interno del D. Lgs.231/01.
Già nel 2011, con la sent. n. 2251, la Cassazione aveva espressamente stabilito l’impossibilità di operare un’interpretazione analogica o estensiva delle norme del codice di procedura penale al fine di ammettere la costituzione di parte civile nei processi contro l’ente.
Sulla stessa scia si pone la sentenza in commento, che ribadisce che la mancata previsione dell’istituto non è da ricondurre ad una lacuna normativa ma ad una consapevole scelta del legislatore.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, “nel processo instaurato per l’accertamento della responsabilità da reato dell’ente non è ammissibile la costituzione di parte civile, atteso che l’istituto non è previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001 che in ogni sua parte non fa mai riferimento alla parte civile o alla persona offesa”.
La mancata previsione dell’istituto, sarebbe riconducibile ad una “scelta consapevole del legislatore, che ha voluto operare, intenzionalmente, una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica” in quanto “l’illecito amministrativo ascrivibile all’ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende, sicché deve escludersi che possa farsi un’applicazione degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., che invece contengono un espresso ed esclusivo riferimento al reato in senso tecnico”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
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