PRINCIPIO DI AUTONOMIA DELLA RESPONSABILITÀ: LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE SUSSISTE ANCHE QUANDO L’AUTORE DEL REATO NON È STATO IDENTIFICATO
Con la sentenza n.10143/2023 la Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio di diritto inerente l’annosa tematica della responsabilità dell’ente derivante da reato.
L’art.8 del D.Lgs. 231/01 dispone che “La responsabilità dell’ente sussiste anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia”.
In base al citato articolo, il presupposto dell’affermazione della responsabilità dell’ente è la commissione di un fatto che costituisce reato da parte di un soggetto funzionalmente legato ad esso; con la conseguenza che, mancando tale presupposto, l’addebito all’ente collettivo deve essere escluso.
Pertanto, l’assoluzione delle persone fisiche “perché il fatto non sussiste” esprime una formula che accerta l’assenza del reato-presupposto, con conseguente esclusione della responsabilità dell’ente.
Diverso è, invece, il caso in cui la sentenza assolutoria ritenga che il fatto sussista, ma non sia ascrivibile alla responsabilità degli imputati. In questo caso, pur rimanendo non individuate le figure dei responsabili dell’accaduto, non discende automaticamente l’esclusione della responsabilità dell’ente.
Nella sentenza in commento la Suprema Corte ha quindi ribadito che: “ove in separato giudizio si sia pervenuti all’assoluzione della persona fisica per il reato presupposto, è sempre necessario verificare se la ricorrenza del fatto illecito sia stata accertata”.
Se il fatto sussiste, la responsabilità dell’ente deve essere affermata.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaVIOLAZIONE DISCIPLINA ANTINFORTUNISTICA: L’ESIGUITÀ DEL RISPARMIO DI SPESA NON ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE
In materia di responsabilità da reato dell’ente, la Corte di Cassazione, con sent. n.33976/2022, ha stabilito che il criterio di imputazione oggettiva dell’illecito sussiste anche in presenza di un risparmio di spesa legato all’inosservanza della disciplina antinfortunistica esiguo, ma apprezzabile.
Perché possa configurarsi la responsabilità dell’ente, è necessario che il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, come stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 231/01, che fissa i criteri di imputazione oggettiva della responsabilità.
Nella sentenza in commento, la Suprema Corte chiarisce che il vantaggio per l’ente può derivare anche dalla inosservanza delle prescrizioni cautelari.
In particolare, qualora dalla commissione di un reato derivante dalla trasgressione della normativa antinfortunistica discenda un vantaggio per l’ente, la sua responsabilità deve essere affermata anche se si tratta di un vantaggio esiguo (ad es. in termini di risparmio di spesa) e pur in assenza di una sistematicità delle violazioni.
Il vantaggio, infatti, deve essere ritenuto comunque apprezzabile allorché sia collegato al mancato rispetto delle regole cautelari “a prescindere da una astratta valutazione aritmetica della spesa non sostenuta rispetto alle capacità patrimoniali dell’ente ovvero alle maggiori somme da questi impiegate per la tutela della sicurezza dei lavoratori”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaRESPONSABILITÀ DA REATO DELL’ENTE. NECESSARIA LA “COLPA DI ORGANIZZAZIONE” OLTRE ALLA MANCANZA O INIDONEITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
Con la sent. n.21704/2023 la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di responsabilità da reato degli enti.
In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che, ai fini della configurabilità di detta responsabilità, è necessaria la dimostrazione della cd “colpa di organizzazione”, che è distinta dalla colpa degli autori del reato e si fonda sul “rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo”.
Da ciò deriva che, al fine di scongiurare addebiti di responsabilità oggettiva, deve essere accertato che l’ente non abbia adottato tutte le misure idonee ad impedire la commissione di reati; misure che devono essere consacrate in un apposito modello organizzativo.
Spetta all’accusa dimostrare l’esistenza di un “deficit organizzativo” dell’ente che consente di affermare l’imputazione allo stesso dell’illecito penale realizzato dalla persona fisica inserita nella compagine organizzativa.
Fermo restando che detta responsabilità sussiste allorquando la persona fisica abbia agito procurando un effettivo ed apprezzabile vantaggio a favore dell’ente.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaAmministratore di fatto. Responsabilità penale. Reati tributari.
La Suprema Corte con la sentenza 36556/22 si occupa ancora una volta della responsabilità penale dell’amministratore di fatto relativamente alle fattispecie di reati fiscali.
La Corte ribadisce: affinché un soggetto sia qualificato amministratore di fatto non deve avere in capo a se tutti i poteri ma è sufficiente che ci sia una rilevante e continuativa attività gestoria. In altri termini nel caso di reati fiscali risponde anche “l’amministratore di fatto” se questi gestisce l’azienda, non in modo episodico ma con continuità in ambiti rilevanti dell’azienda, non è stato ritenuto necessario dalla S.C. che “l’amministratore di fatto” abbia in capo a se la gestione totalizzante dell’azienda.
La vicenda sottoposta alla Corte riguardava i reati di cui al dlgs 74/00 ossia dichiarazione fraudolenta, mediante artifici, infedele e falsa fatturazione.
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on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaReati fiscali. Confisca. Si al patteggiamento tranne se obbligatoria. Dichiarazione fraudolenta. Fattura false.
La Suprema Corte con la sentenza n. 25317/23 (1^ pronuncia sul tema) ha precisato che la nuova formulazione dell’art. 444 cpp (Patteggiamento – modificato dalla Cartabia) non consente il patteggiamento nei casi di confisca obbligatoria. La riforma ha reso possibile, nel caso di pena concordata, l’accordo anche sulle questioni accessorie (ad es. confisca) alla pena. Il patteggiamento nella nuova formulazione ha effetti anche in ambito disciplinare. La Corte però ribadisce che si concorda anche sulla confisca solo se questa è facoltativa.
La S.C. specifica, inoltre, che l’accordo tra difesa e accusa deve riguardare l’oggetto della confisca o l’ammontare complessivo.
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on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaPIGNORAMENTO PRESSO TERZI: NECESSARIA RITUALITÀ DELLA DICHIARAZIONE EX ART. 547 C.P.C.
La Corte di Cassazione, con sent. n. 16005 del 07.06.2023, ha ribadito la necessità del rispetto delle forme previste dall’art. 547 c.p.c. ai fini della dichiarazione di quantità del terzo, nel pignoramento presso terzi.
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dal creditore procedente che ha lamentato la violazione dell’art. 547 c.p.c. da parte del Tribunale. Quest’ultimo, con ordinanza, aveva accolto l’opposizione agli atti esecutivi presentata dal terzo pignorato, sulla base del fatto che la dichiarazione effettuata da quest’ultimo, benché irrituale (in quanto effettuata a mezzo telefax), era stata comunque ricevuta dal destinatario.
Ritiene la Corte che, in ragione della natura formale della dichiarazione di quantità, la stessa debba essere effettuata osservando le modalità previste dal legislatore all’art.547 c.p.c. In particolare, in base alla lettera della norma, la dichiarazione del terzo deve essere effettuata “a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata”.
Occorre considerare che, in tale sede, non viene in rilievo un mero rapporto epistolare tra procedente e terzo pignorato, risolvibile alla stregua dei comuni canoni in ordine alla prova delle comunicazioni, ma il terzo assume la funzione di vero e proprio ausiliario del giudice (Cass. n.13143/2017).
Per cui, come sostenuto dalla Corte nella sentenza in esame, l’alternativa è secca: o detta comunicazione viene effettuata a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC, “oppure, qualora effettuata con mezzi diversi da quelli indicati dalla citata disposizione e comunque non idonei a dimostrare immediatamente ed incontestabilmente l’esistenza e il contenuto della dichiarazione stessa, essa è da considerarsi tamquam non esset”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaRIFORMA CARTABIA: POSSIBILITÀ DI ACCEDERE AI BENEFICI PENITENZIARI ANCHE IN ASSENZA DI COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA.
In tema di benefici penitenziari, la Riforma Cartabia ha modificato l’art. 4 bis co.1 bis ord. pen. prevedendo la possibilità di concederli anche in assenza di collaborazione con la giustizia da parte dei detenuti, “purché gli stessi dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento”. In questo modo, ai fini della concessione di tali benefici, il giudice deve tener conto di specifici elementi volti ad escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità e del pericolo di un loro rispristino, indipendentemente dalla collaborazione con la giustizia del condannato.
Tale norma si è rivelata centrale in una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la sent. n. 23556/2023, con cui la stessa ha annullato l’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva rigettato la richiesta di permesso premio avanzata da un condannato.
La decisione annullata si basava sulla natura ostativa dei reati commessi, perpetrati, peraltro, in contesto di ndrangheta, e sull’assenza di una revisione critica del proprio operato da parte del condannato.
In particolare, il Tribunale aveva sottolineato come dalla perdurante proclamazione di innocenza e di estraneità ai fatti da parte del ricorrente, oltre che dalla mancata collaborazione con la giustizia, non potesse trarsi un’effettiva interruzione dei suoi legami con il tessuto criminale e, quindi, il superamento della presunzione di pericolosità sociale. Sulla base di questi presupposti, il Tribunale aveva negato la possibilità di accedere al beneficio.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso presentato dalla difesa, sottolineando come il Tribunale di Sorveglianza non avesse fatto buon governo dei principi in materia.
Infatti, in base al principio enunciato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice di sorveglianza, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, è tenuto ad effettuare “un esame in concreto di elementi di fatto “individualizzanti”, circa il percorso rieducativo compiuto dal detenuto” e deve accordare la richiesta anche in caso di mancanza di elementi di prova che dimostrino l’assenza di legami con la criminalità organizzata, “essendo a tal fine sufficiente l’allegazione di elementi fattuali che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità sancita dalla legge”.
Secondo la Cassazione, risulta fondamentale il fatto che il condannato abbia tenuto una condotta inframuraria commendevole, aspetto non tenuto in considerazione dal Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo è chiamato, infatti, a compiere un “concreto bilanciamento fra gli elementi connotanti la caratura criminale dei fatti commessi ed il percorso rieducativo portato avanti”, coerentemente ai principi costituzionali in tema di funzione rieducativa della pena, a nulla rilevando la scelta della mancata collaborazione.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaSCALA DEI TURCHI!! GESTIONE IN MANO AL PARCO ARCHEOLOGICO??? NON VERO!!!!
In merito alla notizia apparsa sui siti web che ci sarebbe un accordo tra il Comune di Realmonte, la Regione ed il Parco Archeologico di Agrigento, sulle futura gestione della “Scala dei Turchi”, su mandato espresso della famiglia Sciabbarrà comunichiamo che non esiste alcun accordo tra la famiglia Sciabbarrà (legittima proprietaria della Scala dei Turchi) e gli enti sopra indicati.
Si fa rilevare che né il Comune né altri Enti hanno la facoltà di decidere i termini, i ticket, la fruibilità, relative alla gestione della “Scala dei Turchi” senza il previo consenso della famiglia Sciabbarrà allo stato legittima proprietaria.
Ricordiamo a tutti che esiste una convenzione siglata alla Regione tra la famiglia Sciabbarrà ed il Comune che affidava a quest’ultimo la gestione temporanea fino al 30 luglio 2023 della Scala dei Turchi. Convenzione che siamo disposti a fornire ai giornalisti ed a chi ne farà richiesta.
Si informa inoltre che nel prossimo giugno si terrà presso il Tribunale di Palermo l’udienza relativa alla controversia civile tra la famiglia Sciabbarrà ed il Comune di Realmonte, ed inoltre si informa che in capo alla famiglia Sciabbarrà persiste la volontà di donazione del bene “Scala dei Turchi” al Comune di Realmonte, dal quale ad oggi si attende ancora una risposta in merito.
Si chiede rispetto e lealtà istituzionale nei confronti della famiglia Sciabbarrà che ha tenuto indenne da qualsiasi speculazione il sito di fama mondiale della “Scala dei Turchi”
PERTANTO NON PUÒ RISPONDERE AL VERO LA NOTIZIA FORNITA NEL CORSO DELLA CONFERENZA STAMPA ODIERNA (COSI SI LEGGE NELLE NEWS DEI SITI) TENUTA ALL’ENTE PARCO ARCHEOLOGICO.
Avv. Antonino Cremona – Avv. Giuseppe Scozzari
RECIDIVA REITERATA. INCOSTITUZIONALE IL DIVIETO DI PREVALENZA DELLE ATTENUANTI.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 94 del 2023, ha dichiarato illegittimo il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata.
Nella sentenza in esame, il giudice delle leggi si è pronunciato sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Assise d’appello di Torino, in relazione all’art. 69 co. 4 c.p., nella parte in cui non consente al giudice di ritenere prevalente la circostanza attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall’art. 311 c.p., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, co. 4 c.p.
In particolare, il citato art. 69 c.p., così come modificato dalla L. 251/05, impedirebbe al giudice di operare un bilanciamento tra le circostanze, al fine di calibrare la pena in base alle peculiarità del caso concreto. Da ciò deriva l’effetto automatico dell’applicazione dell’aggravante della recidiva reiterata, con conseguente aumento della pena.
Secondo il giudice a quo, la norma censurata contrasterebbe, in primo luogo, con l’art. 27 co. 3 Cost., in base al quale la pena deve tendere alla rieducazione del condannato ed essere proporzionata alla concreta lesività del fatto di reato, in ossequio al principio della necessaria proporzionalità della pena rispetto all’offensività del reato.
Contrasterebbe, in secondo luogo, con l’art. 25 co. 2 Cost., che impone di applicare sanzioni diverse a fatti diversi.
Infine, contrasterebbe anche con l’art.3 Cost., dal momento che la norma di cui all’art. 69 co. 4 c.p., violerebbe il principio di uguaglianza, comportando l’applicazione di un’unica pena per situazioni diverse sotto il profilo dell’offensività.
Il giudice, quindi, nel determinare in concreto la pena, deve poter operare l’ordinario bilanciamento previsto dall’art. 69 c.p. nei casi di concorso di circostanze e, quindi, deve poter ritenere le attenuanti prevalenti, equivalenti, o subordinate rispetto alla recidiva reiterata.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaCommette reato il PM che nel corso dell’interrogatorio minaccia di arrestare un teste/indagabile.
La Suprema Corte di Cassazione (sent. N.20365/23) ha ritenuto sussistente il reato di violenza privata in capo a due PPMM (caso accaduto alla Procura di Trani), i quali nel corso di un interrogatorio di ben tre testimoni, dolosamente interrogati come persone informate sui fatti e non come indagati (quindi con tutte le garanzie difensive), li hanno minacciati di applicare la misura cautelare più grave ossia l’arresto, se non avessero confessato quanto richiesto dagli stessi.
Le frasi di circostanza proferite dai PPMM quali “niente male la vista del carcere di Trani”, oppure il riferimento alle “arance”, sono stati alcuni dei particolari sconcertanti dell’interrogatorio.
Si tratta di una condotta riprovevole non nuova purtroppo nei pubblici ministeri, entrambi condannati alla pena di 6 e 4 mesi di reclusione.
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on. avv. Giuseppe Scozzari
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