Diritto Civile: Assegno di divorzio – Funzione assistenziale compensativa
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 ha cercato di mettere chiarezza sulla natura e sul riconoscimento dell’assegno di divorzio.
Nella prima parte della sentenza i giudici ricostruiscono il quadro normativo e giurisprudenziale che ha caratterizzato il divorzio. Il principio che ha guidato i giudici per oltre 30 anni in tema di assegno di divorzio è stato fissato dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 11490 del 1990, che preveda un carattere assistenziale per l’assegno e la sua concessione avveniva per l’inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge istante. Lo scopo principale dell’assegno era quello di garantire e conservare al coniuge un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.
Questo orientamento viene mutato con la sentenza della Corte di Cassazione n. 11504 del 2017, che ha individuato come criterio di attribuzione la non autosufficienza economica del coniuge istante. La sentenza ha cercato di valorizzare l’autoresponsabilità di ciascuno dei due ex coniugi e ha riconosciuto all’assegno di divorzio una funzione equilibratrice – perequativa.
La recente sentenza della Cassazione parte dalla premessa che la scelta di sciogliere l’unione matrimoniale comporta un deterioramento complessivo nelle condizioni di vita del coniuge meno dotato di capacità reddituali, economiche e patrimoniale proprie. Il Giudice deve accertare, attraverso poteri istruttori officiosi, l’esistenza o meno dello squilibrio determinato dal divorzio. Inoltre, secondo il Supremo Collegio l’assegno deve avere una funzione equilibratrice tesa a riconoscere il ruolo e il contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale, di conseguenza all’assegno di divorzio viene riconosciuta una funzione assistenziale e compensativa.
Dott.ssa Roberta Mossuto
ContinuaTIROCINIO: IL PRATICANTE AVVOCATO POTRÀ PER 12 MESI FARE PRATICA PRESSO UN UFFICIO DEL GIUDICE
TIROCINIO AVVOCATI | 03 Maggio 2016
Una auspicata ed invocata opportunità per quanti, giovani laureati in giurisprudenza, attendevano questo provvedimenti che consentirà loro di svolgere il tirocinio anche in Tribunale accanto ad un giudice. Come fare la domanda ed i requisiti necessari e l’attività, si trovano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio scorso il decreto n. 58 del 17 marzo 2016 (pubblicata anche nel nostro sito), concernente il regolamento recante disciplina dell’attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari.
La pratica potrà durare 12 mesi e non oltre, non esclude la pratica parallela presso uno studio legale, con gli ovvi obblighi legati al riserbo professionale ed al dovere di correttezza e segretezza connessi con entrambe le professioni.
Bisognerà essere iscritti presso il registro dei praticanti nel distretto in cui si esercita e si chiede di fare pratica, essere degno ed onorabile.
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