Con la sentenza n. 5/2023 la Corte Costituzionale ha ritenuto legittima la confisca obbligatoria delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione.
Con la sentenza in commento il giudice delle leggi ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art.6 della legge n.152 del 1975 sollevate dal Tribunale ordinario di Milano il quale ha lamentato la violazione, da parte della norma, di fondamentali diritti costituzionali quali la presunzione di non colpevolezza e il diritto di proprietà.
Nel caso sottoposto al giudice a quo era stata contestata all’imputato la violazione dell’art. 38 TULPS, per avere omesso di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza il trasferimento delle armi regolarmente detenute presso la nuova residenza. Non essendo l’obbligo previsto da tale norma assistito da alcuna specifica sanzione, la recente giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sentenze n.10197/2018, n.27985/2016 e n.49969/2015) aveva stabilito l’applicazione dell’art. 17 TULPS che prevede, in caso di violazioni non assistite da una pena o da una sanzione amministrativa, l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a euro 206. Sulla base del combinato disposto degli artt. 17 e 38 TULPS ha quindi origine una contravvenzione punita con pena alternativa suscettibile di estinguersi mediante oblazione. Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità a tale contravvenzione si applica il contestato art.6 della L.152/1975 secondo il quale le armi non denunciate devono essere confiscate anche in caso di estinzione del reato per oblazione.
La Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni sollevate dal rimettente attribuendo alla confisca, innanzitutto, una funzione non punitiva, come era stato lamentato dal giudice a quo, ma preventiva, utile a minimizzare il rischio che delle armi possano impossessarsi soggetti terzi e farne un uso illecito. In secondo luogo, ha ritenuto che la norma contestata non si ponga in contrasto con il diritto di proprietà, dovendosi fare riferimento alla ratio sottesa alla confisca obbligatoria, che è quella di tutelare l’ordine pubblico e prevenire condotte violente realizzate mediante l’uso delle armi.
Con riferimento alla circostanza che la confisca fosse stata disposta dal giudice con la sentenza che dichiarava l’estinzione del reato per intervenuta oblazione, la Corte ha proposto una interpretazione costituzionalmente orientata secondo la quale l’emanazione della misura ablativa avviene comunque a seguito di un accertamento dei presupposti di legge che ne giustificano l’applicazione e nel contraddittorio tra le parti. Tale accertamento è inoltre utile a verificare se permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili dal trasgressore o se il fatto sia grave: evenienze in presenza delle quali la domanda di oblazione dovrà o potrà essere respinta.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza