CONDOMINIO: APPARTENGONO ALLA GIURISDIZIONE ORDINARIA LE CONTROVERSIE ATTINENTI I RAPPORTI DI UTENZA INSTAURATE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI EROGATORI DEI SERVIZI PUBBLICI (Cass. S.U. ord. n. 258 del 04.01.2024)
La Cassazione in Sezione Unite è intervenuta per dirimere e specificare la questione relativa alla ripartizione della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo nelle controversie riguardanti i servizi pubblici essenziali e, in particolare, con riguardo alla fornitura di energia elettrica affidata dallo Stato ad un gestore.
La vicenda in esame trae origine da una domanda di risarcimento del danno avanzata da un condominio, innanzi al Tribunale di Catania, contro una società di distribuzione e somministrazione di energia elettrica perché un forte sbalzo di tensione nella fornitura elettrica aveva causato dei danni rilevanti all’ascensore condominiale.
Il Tribunale etneo, preliminarmente, si era dichiarato incompetente sulla materia rilevando che le controversie aventi ad oggetto la fornitura di servizi pubblici essenziali sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Tuttavia, riassunto il giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia la stessa sezione staccata di Catania dubitava della propria competenza in materia e sollevava la questione innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza in commento, assegnava la materia trattata nel caso di specie alla giurisdizione del giudice ordinario.
La Suprema Corte ha colto anche l’occasione per specificare e precisare i confini giurisdizionali delle controversie aventi ad oggetto la materia dei pubblici servizi essenziali in particolare: sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autorizzativo (Cass. S.U. n. 23745/2004) o qualora le controversie riguardino un danno riflesso dell’organizzazione del servizio; qualora, invece, la controversia riguardi i rapporti di utenza (come nel caso in esame) o non si controverte sull’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo dell’ente gestore la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
Avv. Biagio Cimò