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Finalmente la Cassazione muta orientamento in merito alla sequestrabilità di un conto corrente cointestato.
Di estremo interesse la sentenza della VI sez. penale n. 25427-20, che accogliendo il ricorso di una indagata ha sancito che è illegittimo il sequestro finalizzato alla confisca di un conto corrente bancario se esso è cointestato a persona non indagata.
Tale orientamento supera un ingiusto ed eccessivo precedente orientamento, che consentiva il sequestro indiscriminato di conti correnti, anche quando ad esempio in esso vi erano somme di un terzo estraneo ai fatti.
Si tratta di una procedimento penale per fatto di peculato e truffa aggravata a carico di una dottoressa, che aveva un conto cointestato con il suo ex marito.
In sostanza i giudici di legittimità hanno ristretto il perimetro della misura cautelare a tutela di chi non ha avuto alcun ruolo nell’indagine.
La Cassazione precisa che a nulla serve la sola disponibilità ma «quanto piuttosto il fatto che il denaro sia causalmente riconducibile allo stesso indagato, provenga cioè da questi, perché solo ciò consente di affermare, in ragione della sua fungibilità, che quel bene sia profitto o prezzo del reato».
on. avv. Giuseppe Scozzari