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In queste ore ad Agrigento sta circolando un video che sta destando allarme e preoccupazione.
Senza cedere ad inutili allarmismi, lo studio desidera informare sia sulle procedure da adottare, nei casi di persone che rientrano dalle zone a rischio, sia sulle conseguenze penali cui si va incontro a seguito di mancata osservanza dei decreti governativi.
Condotta da assumere da parte di chi rientra dalle zone rosse (Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 3 dell’8.03.2020):
– Allo stato provengono dalle zone rose i viaggiatori che rientrano dalla Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, con destinazione Aeroporti, Porti e Stazioni ferroviarie della Regione Siciliana;
– Tutti coloro che abbiano fatto rientro dalle zone rosse a far data dal 23 febbraio 2020, ha l’obbligo di segnalarsi alle Autorità Sanitarie, con obbligo di autocensirsi sul seguente sito: https://www.costruiresalute.it/?q=coronavirus-sicilia#tab-2; inoltre, gli stessi devono segnalare il rientro al Comune, al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP ed al proprio medico di famiglia oppure al pediatra se si tratta di minori.
Conseguenze penali per chi non ottempera:
– Art. 650 c.p – Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità: Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.
– “Chiunque non osserva” significa che tutti coloro che abbiano fatto rientro dalle zone rosse hanno l’obbligo di osservare le prescrizioni governative dando le comunicazioni di cui sopra. Le ragioni d’igiene si riferiscono alla materia della sanità pubblica intesa in senso ampio,
quindi rientra perfettamente il caso del Coronavirus, dovendosi ricomprendere in essa anche la difesa del territorio e la tutela dall’inquinamento.
– Art. 438 c.p. – Epidemia: Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena [di morte].
– La condotta che integra il reato consiste nel diffondere germi patogeni (virus, bacilli, protozoi, ecc.). in modo da causare un’epidemia. La diffusione dei germi patogeni può avvenire in qualunque modo, nel caso del Coronavirus avviene attraverso la saliva, anche con micro gocce. Si definisce epidemia, non una qualunque malattia infettiva contagiosa, ma soltanto quella suscettibile di diffondersi nella popolazione in misura tale da aggredire, in uno stesso contesto di tempo, un numero rilevante di persone con carattere di straordinarietà (ad es. peste, colera, vaiolo, ecc.). Il Coronavirus ha le caratteristiche del virus epidemiologico.
– Art. 452 c,p. Delitti colposi contro la salute pubblica: Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscano la “pena di morte”; 2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo; 3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’articolo 439 stabilisce la pena della reclusione. Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.
– La norma in esame costituisce un rafforzamento della tutela della salute pubblica qualora insidiata, posta in pericolo o lesa (in conformità alle ipotesi tipiche delineate nelle norme richiamate dall’art. 452) da condotte contrarie a regole precauzionali.
– I delitti previsti dalla norma in esame sono puniti a titolo di colpa (richiedendosi a tal fine la violazione di una regola cautelare di origine sociale (colpa generica) o di una regola espressamente prevista da una fonte formale (colpa specifica) il cui scopo è rappresentato dalla prevenzione relativa alla verificazione di fatti del tipo di quelli previsti dagli articoli richiamati dalla norma in commento in relazione alle corrispondenti fattispecie dolose.
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Lo studio, pertanto, consiglia di attenersi scrupolosamente ai decreti governativi per evitare il rischio di incorrere in condotte penalmente rilevanti in spregio alla salute ed alla sicurezza pubblica.