CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE VI, CON SENTENZA N. 16529/2017: IL SINDACO NON RISPONDE DEL REATO DI PECULATO SE C’È BUONA FEDE SULLE SPESE DI RAPPRESENTANZA.
La Suprema Corte ha annullato senza rinvio perché il fatto non costituisce reato stante l’assenza di dolo, la sentenza della Corte d’Appello che, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva condannato il sindaco, per il reato di peculato e disposto l’interdizione temporanea dai Pubblici uffici. Nei fatti il sindaco aveva disposto il rimborso di somme di denaro in suo favore, spese per alcuni conviviali, cui aveva partecipato nella veste di sindaco, per confrontarsi con altri amministratori dei comuni del circondario, al fine di realizzare, insieme agli stessi, un’unione di Comuni per contrapporsi alla linea politica sostenuta dalla vicina Comunità Montana. E ancora, altre liquidazioni erano state disposte dallo stesso sindaco, in suo favore, per altri pranzi con funzionari di alcuni Istituti di credito, aventi come scopo l’ottenimento di alcune sovvenzioni e prestiti per le attività istituzionali del comune amministrato dallo stesso sindaco.
I Giudici di Piazza Cavour hanno ribadito il principio, già riconosciuto dai giudici d’Appello, in merito alla configurabilità del reato di peculato, secondo il quale le spese sono qualificabili come “spese di rappresentanza” quando vengono soddisfatti i requisiti strutturali e funzionali, ovvero per quanto attiene al primo lo svolgimento di una funzione rappresentativa esterna e un fine istituzionale proprio dell’ente pubblico che sostiene tali spese, conseguentemente, per quanto attiene il secondo requisito, esse devono essere funzionali all’immagine esterna dell’Ente Pubblico, in altri termini le “spese di rappresentanza” devono apportare all’Ente maggiore prestigio all’immagine pubblica dello stesso.
La Sesta sezione della Corte di Cassazione, tuttavia, ha deciso di fondare la motivazione del decisum in commento, circa il tema della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, pertanto chiarendo in primis che il dolo nel reato di peculato è caratterizzato dalla mera coscienza e volontà di appropriarsi della “cosa pubblica” e in secundis che l’errore del pubblico ufficiale riguardante la disponibilità di un bene pubblico per fini diversi da quelli istituzionali non configura un errore di fatto su legge diversa da quella penale – ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 47 c.p. – e pertanto idoneo ad escludere il dolo, bensì costituisce errore o ignoranza della legge penale, che non costituisce scusante ex art. 5 c.p..
La Suprema Corte di Cassazione non ha condiviso la tesi proposta dai giudici di merito di primo e secondo grado che non hanno tenuto in debito conto le tesi difensive, inerenti la rilevanza dell’elemento psicologico ed in particolare quelle relative ad una difettosa percezione della realtà fattuale. Il Sindaco, nella fattispecie che ci occupa, infatti, ha ritenuto che le spese sostenute fossero qualificabili di “rappresentanza”, per le circostanze in cui le stesse sono state sostenute, ovvero i pranzi che comunque erano riconducibili a eventi e situazioni latu sensu istituzionali e finalizzati ad ottenere benefici, in termini di prestigio e di complessiva immagine pubblica per il Comune da egli rappresentato, se pur non riconducibili esattamente ai requisiti strutturali e funzionali previsti per la configurazione di una “spesa di rappresentanza”. Proprio per questi motivi la Suprema Corte ha ritenuto di cassare la sentenza della Corte d’Appello, configurandosi nel caso di specie un errore di fatto ai sensi dell’art. 47, primo comma del Codice Penale, considerata la buona fede del sindaco, e quindi capace di escludere il dolo necessario per la configurazione del reato di peculato.
Dott. Gaspare Tesè