#Covid-19 # Deposititelematici #dirittodidifesa
Il Governo, per fronteggiare l’emergenza nazionale legata al contagio da Coronavirus e, allo stesso tempo, evitare un nuovo blocco dell’attività giudiziaria, ha cercato di digitalizzare quanto possibile introducendo il divieto di deposito cartaceo in luogo del telematico e rimettendo ai Presidenti dei vari uffici giudiziari la regolamentazione di tutti gli altri aspetti.
La conseguenza? Termini, modalità e regole diverse da un ufficio giudiziario ad un altro, senza un raccordo comune e senza prevedere una sospensione dei termini in caso di disservizi o tilt informatici.
Primo caso: Il foro del Riesame di Milano, considera inammissibili le impugnazioni trasmesse a mezzo pec (secondo il Consiglio direttivo della Camera penale) per una errata interpretazione di una decisione della Cassazione del 3 novembre scorso che sancisce, appunto, l’inammissibilità delle impugnazioni (cfr. sent. n. 2840/2020).
Una sentenza superata, però, dal decreto Ristori secondo il quale per tutti gli atti, documenti e istanze, diversi da quelli indicati nell’avviso di conclusione delle indagini, è prevista la possibilità di deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata; nonché dal D.M. del 9 novembre 2020, nel quale vengono indicate le Pec e le modalità di formazione degli atti digitali.
La posizione del Tribunale del Riesame di Milano, al momento, è un unicuum e quindi si confida che tutto rientri. La preoccupazione però, per gli avvocati della Camera penale, è che al Riesame è in gioco la libertà delle persone e, come afferma il Presidente dell’ordine degli avvocati di Milano, V. Nardo: “Se un giudice ti preannuncia che l’impugnazione via pec verrà dichiarata inammissibile, è chiaro che un avvocato, per cautela, si recherà in tribunale a depositare personalmente, vanificando la ratio della norma e tutte le battaglie per la sicurezza fatte in questi mesi”.
Secondo caso: Il vicepresidente della Corte d’Appello di Napoli, in tema di disservizi che impediscono il deposito telematico degli atti, si è appellato alla “benevolenza” dei magistrati per la concessione della rimessione in termini. Sul punto si è espresso il Presidente delle Camere civili di Napoli, A. de Notaristefani che, seppur riconoscendo le buone intenzioni del suddetto invito, ha ritenuto assurdo e inaccettabile che il diritto di difesa sia rimesso alla “benevolenza di un giudice” che decide a suo piacimento se concedere o meno la rimessione in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c.
Alla luce di tale situazione, sono diversi i nodi da sciogliere che investono sia questioni di principio normativo-costituzionali sia di carattere organizzativo (difficoltà di collegamento e supporti tecnici). Dubbi, contrasti e incertezze in un delicato momento storico per il Paese che dopo mesi spesi tra lockdown e coprifuoco spera in una, seppur graduale e lenta ripresa. Si auspica, dunque, un celere intervento del Governo che riveda e preveda norme chiare e uguali in tutti i Tribunali italiani.
Dott.ssa Daniela Cappello