Covid-19 e norme di sicurezza sul lavoro: Incorre nel reato ex art. 25 septies Dlgs. 231/2001 l’azienda che non fornisce strumenti di protezione idonei ai propri dipendenti sul posto di lavoro.
In questi tempi di pandemia, il tema della salute e sicurezza sul posto di lavoro assume un carattere centrale: non è mai stato più imperativo per piccole, medie e grandi aziende adoperare tutti gli accorgimenti e strumenti necessari non solo per la tutela della salute dei propri dipendenti, ma anche per scongiurare il rischio di condanne penali e/o amministrative per omissioni colpose in capo alle stesse.
La Corte di Cassazione, IV sez. pen., con sentenza n. 13575/2020, ha confermato la condanna per la S.p.a. al pagamento della sanzione amministrativa di euro trentamila per il reato ex art. 25-septies comma 3, D.lgs n.231/2001, ma ha annullato senza rinvio la sentenza emessa a carico dell’amministratore unico della S.p.a. per lesioni personali colpose, essendo il reato estinto per avvenuta prescrizione.
Il caso: un dipendente di un’azienda, con mansioni di attrezzista, si era ustionato durante una manovra che mirava a rimuovere il tappo di plastica, che si era formato su un iniettore, con l’ausilio di una bacchetta di rame senza attendere che la camera calda si raffreddasse prima di procedere e senza indossare idonei guanti ad alta protezione termica, ma dei guanti di cuoio dati in dotazione dall’azienda.
La Suprema Corte ha condannato la S.p.a. per due ordini di motivi:
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l’adozione di un modello organizzativo ritenuto insufficiente rispetto alle finalità di prevenzione e protezione contro i rischi derivanti dalla rimozione della plastica. I guanti di cuoio o di gomma forniti dall’azienda proteggono dal rischio di taglio ma non dalle ustioni anzi, risultano pericolosi perché con il calore si incollano alle mani aumentando così la probabilità del verificarsi di eventi lesivi.
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il vantaggio economico ottenuto dal risparmio di spesa derivato sia dal mancato acquisto di dispositivi più efficaci di quelli in uso, sia nell’assenza di corsi di formazione, oltre che nel maggior guadagno dato da ritmi di produzione resi più veloci dall’assenza di misure stringenti sulla sicurezza.
Dunque, le aziende, per non incorrere nel reato di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art.25- septies D.lgs. 231/2001), oltre a fornire adeguati dispositivi di protezione individuale, devono aggiornare il documento di valutazione dei rischi e informare nel dettaglio i propri dipendenti sui possibili rischi e pericoli e sulle modalità idonee per fronteggiarli.
Dott.ssa Daniela Cappello