D.LGS.231/01: I PRESUPPOSTI CHE GIUSTIFICANO L’APPLICAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE INTERDITTIVA NEI CONFRONTI DELL’ENTE
Con la sent. n. 17371/23 la II sezione penale della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza circa la questione dei presupposti in presenza dei quali è possibile applicare la misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio dell’attività ai sensi del D.Lgs.231/01.
L’art.13 del citato decreto dispone che:
“Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti”.
La Corte ha chiarito che “ai fini dell’applicazione delle sanzioni interdittive, è sufficiente che sussista uno dei due presupposti indicati nell’art.13”.
Pertanto, la misura interdittiva, nel caso in cui è prevista, troverà senz’altro applicazione quando vi sia o un notevole guadagno dell’ente derivante dalla commissione dell’illecito, oppure un pericolo di reiterazione dello stesso, non essendo necessario che ricorrano entrambi i presupposti.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza