D.LGS. 231/01 IL SEQUESTRO PREVENTIVO FINALIZZATO ALLA CONFISCA DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO
La Sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sent. n. 14047/2024, ha sottolineato che anche nei processi riguardanti la responsabilità degli enti ex Decreto 231, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve necessariamente essere motivato in merito alle esigenze cautelari.
Anzi, tale obbligo motivazionale, secondo la Suprema Corte, sussiste a fortiori nelle ipotesi di sequestro preventivo avente ad oggetto il patrimonio dell’ente, in quanto tale misura sarebbe potenzialmente in grado di provocare effetti irreversibili rispetto alla sopravvivenza dell’ente stesso.
Tale situazione si verifica tutte le volte in cui il sequestro abbia ad oggetto beni e risorse necessari per la prosecuzione dell’attività aziendale.
Proprio in ragione della peculiarità della responsabilità ex D. Lgs.231/01, l’incidenza del sequestro finalizzato alla confisca, è tale da richiedere garanzie rafforzate e non certo inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa generale in tema di sequestro preventivo contenuta nell’art. 321 c.p.p.
L’esigenza di un’adeguata motivazione, precisa la Corte, non viene meno neanche qualora la capienza del patrimonio dell’ente risulti priva di particolare significato, in quanto il decreto di sequestro preventivo “richiede una specifica motivazione in ordine alle ragioni per le quali i beni suscettibili di apprensione, potrebbero, nelle more del giudizio, essere modificati, dispersi, deteriorati, utilizzati o alienati, tenendo conto della tipologia dei beni presenti nel patrimonio del destinatario della confisca, senza che, tuttavia, le esigenze cautelari possano essere desunte esclusivamente dall’incapienza del patrimonio rispetto al presumibile ammontare della confisca”.
Infatti, è la stessa natura delle misure cautelari che richiede la ricorrenza dei requisiti del fumus e del periculum e non vi è alcuna ragione, conclude la Cassazione, “per ritenere che il decreto di sequestro, adottato ai sensi dell’art.53 d.lgs. n. 231 del 2001, non debba contenere la sia pur sintetica motivazione in ordine alle esigenze cautelari che il sequestro mira a tutelare”.
Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari