D.LGS.231/01 PER LA CASSAZIONE INAMMISSIBILE LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE CONTRO L’ENTE
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sent. n.3211/2024, ha riaffermato l’inammissibilità dell’istituto della costituzione di parte civile nei processi inerenti la responsabilità da reato dell’ente. Si tratta di un principio che la Suprema Corte aveva già sostenuto in numerose precedenti pronunce e che si basa, fondamentalmente, nella mancata previsione dello stesso all’interno del D. Lgs.231/01.
Già nel 2011, con la sent. n. 2251, la Cassazione aveva espressamente stabilito l’impossibilità di operare un’interpretazione analogica o estensiva delle norme del codice di procedura penale al fine di ammettere la costituzione di parte civile nei processi contro l’ente.
Sulla stessa scia si pone la sentenza in commento, che ribadisce che la mancata previsione dell’istituto non è da ricondurre ad una lacuna normativa ma ad una consapevole scelta del legislatore.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, “nel processo instaurato per l’accertamento della responsabilità da reato dell’ente non è ammissibile la costituzione di parte civile, atteso che l’istituto non è previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001 che in ogni sua parte non fa mai riferimento alla parte civile o alla persona offesa”.
La mancata previsione dell’istituto, sarebbe riconducibile ad una “scelta consapevole del legislatore, che ha voluto operare, intenzionalmente, una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica” in quanto “l’illecito amministrativo ascrivibile all’ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende, sicché deve escludersi che possa farsi un’applicazione degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., che invece contengono un espresso ed esclusivo riferimento al reato in senso tecnico”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari