D.LGS. 231/01. REATI TRIBUTARI. ELENCO FORNITORI. UN MODELLO ORGANIZZATIVO VALIDO PUÓ AVERE EFFICACIA ESIMENTE
Il D.lgs. 231/01 ha introdotto un’importante novità per le imprese, in quanto ha permesso alle stesse di sottrarsi alla responsabilità amministrativa/penale per i reati presupposto commessi da propri amministratori, dirigenti, dipendenti, qualora realizzati nell’interesse o a vantaggio dell’impresa stessa, attraverso l’adozione di un modello organizzativo dotato di tutte le caratteristiche richieste dal Decreto.
In tema di reati tributari, una società che voglia prevenire la propria responsabilità nel caso in cui, ad esempio, contabilizzi consapevolmente fatture per operazioni inesistenti, deve, quindi, adottare un efficace modello 231.
Affinché tale modello possa avere effettivamente efficacia esimente assumono rilevanza alcuni fattori comprovanti la buona fede della società:
1) La consapevolezza: è necessario dimostrare che, al momento dell’acquisto di beni o servizi, il contribuente era in buona fede;
2) Gli indicatori: vi sono alcuni elementi che possono portare a ritenere anomala l’operazione (assenza di una sede effettiva del fornitore, mancanza di documenti che dimostrino il trasporto della merce, contratti commerciali con soggetti estranei all’impresa fornitrice, pagamenti effettuati in contanti e non tracciabili);
3) Gli elementi a favore della buona fede: stipula di contratti idonei o esibizione di ordini di acquisto, pagamento effettuato tramite regolare bonifico bancario, presenza di documenti idonei a dimostrare che il fornitore paga le imposte (bilanci di esercizio, visure camerali, dichiarazioni dei redditi).
Una valutazione di tali fattori che conduca a ritenere sussistente la buona fede della società sarà, quindi, idonea a far scattare l’esimente qualora la società sia dotata di idoneo modello di organizzazione e gestione e abbia affidato il compito di vigilare sull’osservanza dello stesso ad un organismo di vigilanza.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza