D.LGS.231/01 RESPONSABILITÀ DELL’ENTE E CRITERI DI IMPUTAZIONE IN CASO DI INFORTUNI SUL LAVORO
La terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n.4210/2024, ha stabilito che si configura la responsabilità da reato dell’ente ex d.lgs.231/01 in caso di violazione della normativa cautelare perpetrata allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito quali sono i criteri di imputazione in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica.
Tali criteri sono previsti dall’art.5 del Decreto 231 e sono rappresentati dall’“interesse” o “vantaggio” derivanti all’ente dalla commissione del reato presupposto.
In particolare, sostiene la Corte che detti criteri ricorrono, rispettivamente, “il primo, quando l’autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un vantaggio per l’ente, sotto forma di un risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso”.
Inoltre, ai fini della configurabilità della responsabilità dell’ente, non rileva l’esiguità del vantaggio o la scarsa consistenza dell’interesse perseguito, dal momento che anche la mancata adozione di cautele che comportino anche il minimo risparmio di spesa può comportare la commissione di reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari