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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 36915/2020 ha messo un importante punto fermo in relazione al reato di cui all’art. 2 del Dlgs 74/20 (dichiarazione fraudolenta), stabilendo che le “presunzioni tributarie” non assurgono a dignità di prova, bensì hanno efficacia in chiave indiziaria. Per assurgere a prova devono trovare riscontro in dati oggettivi esterni oppure in altre presunzioni gravi, precisi e concordanti. Il caso riguardava l’uso di fatture false ad opera di un imprenditore, per forniture (secondo l’accusa) mai effettuate. Il primo ed il secondo grado si chiudevano con una condanna dell’imprenditore che ricorreva in Cassazione. La Cassazione pur confermando la condanna stabiliva che le presunzioni tributarie possono costituire un elemento di libero convincimento per il giudice, ma nel caso in esame il riscontro esterno era costituito dal fatto che la società emittente la fattura non era abilitata ai servizi fatturati ed inoltre la stessa non è stata in grado di provare (foto, biglietti…) l’effettivo svolgimento dell’evento fatturato.
on. avv. Giuseppe Scozzari