Diritto Amministrativo: T.A.R. Calabria sentenza n. 1063/2018 – È legittima l’esclusione dalla gara in caso di condanna con una sentenza patteggiata.
La Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con la sentenza 17 maggio 2018, n. 1063 ha rigettato il ricorso promosso, da una società aggiudicataria di una gara, per l’annullamento di un decreto dirigenziale con il quale la Stazione Unica Appaltante aveva annullato l’aggiudicazione già disposta in suo favore e ne aveva disposto l’esclusione dalla gara.
In particolare, la stazione appaltante motivava il provvedimento di esclusione, ai sensi dell’art. 80, co 5 lett. f bis, del D.lgs. 50/2016, in quanto la società aggiudicataria aveva reso dichiarazioni non veritiere in ordine al requisito di partecipazione di cui all’art. 80, co. 5 lett. a, del D.lgs. 50/2016, con specifico riferimento alla mancata dichiarazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., che aveva ad oggetto la violazione di norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, con la sentenza 17 maggio 2018 n. 1063, ha dichiarato il ricorso palesemente infondato poiché l’art. 445 c.p.p. stabilisce l’equiparazione della sentenza di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., alla sentenza di condanna, anche se non vi è stato un accertamento dei fatti in sede dibattimentale.
I Giudici del T.A.R. hanno argomentato sul punto come sia lo stesso art. 80 del codice degli appalti a recepire esplicitamente la suddetta equiparazione, nonostante sia riferita alla distinta ipotesi di cui al comma 1, la quale, però, non presenta sostanziali differenze rispetto al caso di specie.
Il T.A.R., quanto poi alla doglianza, proposta dalla ricorrente, in merito all’attuazione di apposite misure di self cleaning adottate, ha osservato che, queste non potevano essere apprezzate, a valle, dalla stazione appaltante in funzione “sanante”, stante la dichiarazione non veritiera resa, a monte, dalla ricorrente in ordine alla assenza di violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Sul punto inoltre, in riferimento alla presunta rilevanza del punto 7.5. delle Linee guida ANAC n. 6/2017, il TAR ha osservato che le stesse linee guida disciplinano un’ipotesi diversa da quella del caso di specie, e che comunque la corretta interpretazione del punto 7.5. è nel senso che la relativa disposizione, che prescrive un contraddittorio più rigoroso in ordine alla valutazione delle misure di self cleaning, si riferisce alla violazione del principio di leale collaborazione in precedenti procedure concorsuali e non alla dichiarazione non veritiera nella gara in corso.
Dott. Gaspare Tesè