Diritto Penale: Abnormità del provvedimento emesso dal GUP
In data 20.12.2017 il Gup del Tribunale di Napoli emetteva un’ordinanza con la quale, al termine dell’udienza preliminare, preso atto del rifiuto del Pubblico Ministero a modificare l’imputazione, restituiva gli atti al PM e applicava per analogia l’art. 521 del c.p.p.
L’ordinanza in questione veniva impugnata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli perché aveva le caratteristiche di un provvedimento abnorme.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 29334 del 2018 ha dichiarato fondato il ricorso. La Corte precisa che un provvedimento è affetto da abnormità quando risulti “avulso dall’intero ordinamento processuale”.
Secondo il ragionamento della Cassazione, l’art. 33 sexies del codice di procedura penale consente al GUP con ordinanza di trasmettere gli atti al PM per emettere il decreto di citazione diretta. In questi casi il Giudice non può modificare il capo di imputazione. Nel caso di specie, invece, è avvenuto che il Giudice ha disposto la restituzione degli atti al PM e ha modificato il capo di imputazione, fattispecie non consentita dal codice di procedura penale.
L’abnormità dell’ordinanza impugnata deriva dalla stasi che essa potrebbe produrre al processo, perché “il pubblico ministero, che dovrebbe attenersi alla indicazione del GUP, non potrebbe più elevare la imputazione ritenuta più corretta in base ai dati fattuali a disposizione”.
Dott.ssa Roberta Mossuto