Diritto Penale: Corrompere un arbitro non è reato: lo ha chiarito il decreto di archiviazione n. 28512/17 emesso dalla sezione Gip del Tribunale di Milano.
Il Gip del Tribunale di Milano, prendendo le mosse dal disposto di cui al secondo comma dell’art. 813 c.p.c., il quale prevede che «agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio», ha chiarito che all’arbitro non possono essere contestati i reati di corruzione e di corruzione in atti giudiziari di cui agli artt. 318 e ss. c.p..
Ed infatti, il percorso argomentativo seguito dal Gip milanese, con il decreto di archiviazione n. 28512/2017, ha preso atto della tesi espressa dalla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 6734/2014, la quale affermato la natura privatistica del rapporto che lega l’arbitro con le parti private riconducendola, in particolare, all’istituto del mandato.
Il Gip milanese ha, peraltro, sottolineato la progressiva equiparazione degli effetti del lodo arbitrale con quelli della sentenza, testimoniata anche dalle riforme del codice del rito civile del 2014 volte allo smaltimento del contenzioso arretrato, le quali hanno previsto la possibilità di devolvere ai collegi arbitrali le controversie giacenti.
Dott. Gaspare Tesè