Diritto Penale – E’ ILLEGITTIMO REVOCARE LA PATENTE DI GUIDA NEI CASI DI OMICIDIO STRADALE EX ART. 589 BIS C.P. SALVO CHE NON SUSSISTANO LE AGGRAVANTI DELLA GUIDA SOTTO EFFETTO DI ALCOL O STUPEFACENTI.
La legge n. 41 del 2016, che ha introdotto nell’ordinamento il reato di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.), in questi giorni, dopo ben 3 anni dalla sua entrata in vigore, è stata posta sotto la lente di ingrandimento da parte della Corte Costituzionale in seguito ad una serie di questioni di legittimità costituzionale sollevate da più uffici giudiziari che avevano messo in evidenza alcune criticità.
L’intervento della Consulta, anticipato tramite comunicato, ha riguardato due aspetti della suddetta riforma, in particolare:
1) da un lato è stato dichiarato costituzionalmente legittimo l’art. 590 quater c.p. ovvero il divieto, per il Giudice di bilanciamento della circostanza attenuante prevista dal comma 7 art. 589 bis c.p. (diminuzione fino alla metà della pena qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione) rispetto alle aggravanti previste per il reato di omicidio stradale;
2) dall’altro lato è stato dichiarato parzialmente incostituzionale l’automatismo dell’applicazione della pena accessoria della revoca obbligatoria della patente, ai sensi dell’art. 222 C.d.S., qualora un soggetto venga condannato sic et simpliciter per il reato di omicidio stradale.
Con riferimento a quest’ultima questione, il Giudice delle Leggi ha specificato che l’automatismo della revoca scatta soltanto quando la condotta dell’agente è aggravata dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, mentre in tutti gli altri casi l’applicazione o meno della pena accessoria della revoca della patente dovrà essere valutata dal Giudice in relazione alla gravità della condotta e deve privilegiarsi, eventualmente, l’applicazione della meno afflittiva sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Pertanto il Giudice non può automaticamente, a seguito della condanna per il reato di omicidio stradale semplice e senza la sussistenza di aggravanti, revocare la patente al reo ma dovrà effettuare una valutazione della condotta in concreto posta in essere e, qualora sia necessario, applicare la più lieve sanzione della sospensione.
Dott. Biagio Cimò