Diritto Penale: Il datore di lavoro va esente da responsabilità penale nell’ipotesi di comportamento “eccentrico” del lavoratore.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 54813/2018, torna a pronunciarsi sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare relativamente al profilo del rilievo della c.d. condotta abnorme del lavoratore e della delega di funzioni inerenti alla sicurezza in cantiere quali eventi interruttivi del nesso causale tra condotta ed evento.
Il processo traeva origine da un incidente mortale avvenuto in cantiere, per il quale furono imputati il datore di lavoro, nonché i vari preposti addetti alla sicurezza.
Al datore di lavoro veniva, in particolare, contestato l’omessa formazione ed informazione dei lavoratori, in violazione dell’art. 37, comma 1 e 1bis del D.lgs. n. 624/1994 e ss.mm.ii..
Il datore di lavoro, condannato dai giudici di merito, ricorreva per Cassazione lamentando il vizio di motivazione della sentenza di appello consistente, nella omessa valutazione dei limiti dell’obbligo di garanzia in capo all’imputato rispetto a quelli gravanti sui vari soggetti garanti presenti all’interno del cantiere, nonché la disparità di trattamento con una coimputata per la quale era stata esclusa la responsabilità, in ragione della abnormità della condotta posta in essere dai lavoratori rispetto alla propria sfera di garanzia.
I giudici della Suprema Corte, investiti della questione, nel ribadire il principio in base al quale anche in caso di delega, il datore di lavoro non è del tutto sollevato dagli obblighi connessi alla sua posizione di garanzia, tra i quali rientrano anche quelli inerenti la formazione ed informazione dei lavoratori, ha tuttavia annullato la sentenza ribadendo il principio secondo il quale “è interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore, quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è interruttivo non perché eccezionale ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare”.
Nel caso in esame la S.C. nell’annullare la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, ha accolto le ragioni di cui al ricorso dell’imputato e ritenuto contraddittoria la motivazione. Ha conseguentemente rinviato gli atti ad altra sezione della Corte di appello per un nuovo giudizio.
Dott. Gaspare Tesè