Diritto Penale: Il Giudice dell’esecuzione può modificare l’esecuzione di una decisione passata in giudicato.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 12916 del 2019 ha affermato che il Giudice dell’esecuzione può modificare l’esecuzione di una decisione passata in giudicato. La decisione prende le mosse dal rigetto, da parte del Giudice dell’esecuzione, dell’istanza di applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 2016 che aveva dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 181, comma 1-bis, d.lgs 42/2004, che ha integrato la fattispecie della contravvenzione prevista dal primo comma per ogni intervento abusivo su beni vincolati paesaggisticamente. La sentenza della Corte di Cassazione, a fronte di un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha affermato che in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale che incida sul trattamento sanzionatorio, il Giudice dell’esecuzione deve intervenire non solo sulla misura della pena ma anche dichiarare l’estinzione del reato quando accerti che i termini di cui agli artt. 157 ss. cod. pen. siano interamente spirati alla data dell’ultima sentenza di merito.
La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione si inserisce nel processo di erosione dell’intangibilità del giudicato. Molte pronunce della Suprema Corte (cfr. Corte cost. n. 210/2013, Sez. U. n. 18821/2014) hanno ribadito il concetto secondo cui, la restrizione della libertà personale del condannato deve avvenire secondo delle leggi conformi alla Costituzione. Se in fase di esecuzione una legge viene dichiarata incostituzionale, il Giudice dell’esecuzione, che è garante della legalità della pena in fase esecutiva, deve ricondurre la pena inflitta a legittimità.
Dott.ssa Roberta Mossuto