Diritto Penale: L’istituto della messa alla prova dei minori posto all’attenzione dei giudici della Corte costituzionale. Se l’esito non è positivo nessuna riduzione di pena prevista.
E’ finito sotto la lente giurisprudenziale della Consulta una vicenda che vede un minore imputato del reato di concorso in ricettazione sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali.
La Corte costituzionale è stata chiamata a decidere sull’applicazione estensiva dell’articolo 657- bis del codice di procedura penale (computo del periodo di messa alla prova dell’imputato in caso di revoca) nei confronti del minore.
L’articolo suddetto prevede che il pubblico ministero, in caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, nel determinare la pena da eseguire, possa detrarre un periodo corrispondente a quello della prova eseguita (3 giorni di messa alla prova corrispondono ad un giorno di detenzione). Nel caso in esame tale computo è stato negato e per questo motivo il difensore del minore ha invocato l’applicazione estensiva dell’articolo 657- bis del codice di procedura penale chiedendo di detrarre il periodo di “messa alla prova” dalla pena.
Il Procuratore del Tribunale per i minorenni ha rigettato la richiesta sostenendo l’impossibilità di estendere nei confronti di un minore l’applicazione di una norma prevista soltanto per gli imputati non minori, a sostegno di tale tesi ha invocato la diversità degli istituti di “messa alla prova” e di detenzione, uno rieducativo e l’altro prettamente afflittivo. La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale e con l’ordinanza del 12 aprile n. 16358, ha rimesso la questione alla Corte costituzionale, evidenziando che l’articolo 657 del codice di procedura penale in primis e l’articolo 29 del d.p.r. 448/1988 in secundis, escludono per i minori sottoposti alla “messa alla prova” la riduzione della pena in virtù del tempo trascorso sotto il regime della misura alternativa medesima. La Cassazione ha sottolineato di dover considerare la “messa alla prova” nei confronti dei minori come una pena afflittiva, poiché l’obbligo a restare all’interno di una struttura implica una limitazione della libertà di movimento. La mancata applicazione estensiva dell’articolo 657- bis del c.p.p. costituirebbe una evidente violazione del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’articolo 3 della Costituzione che prevede si riconosca, in tali situazioni giuridiche, un trattamento eguale per tutti i soggetti soprattutto se minori. Il nostro ordinamento penale inoltre, coerentemente coi principi della Costituzione, pretende che il trattamento di tutti gli individui sia in melius e non in peius da un punto di vista sia sostanziale che processuale. La Corte costituzionale dovrà decidere se tale differenziato trattamento possa considerarsi fedele ai principi dettati dalla Carta costituzionale.
Dott.ssa Anna Maria Signorino Gelo