Dlgs 231/01. Responsabilità dell’ente. Colpa di organizzazione. Responsabilità dell’amministratore diversa da quella dell’ente. Omicidio colposo. Violazione norme sicurezza del lavoro.
Con la sentenza n. 570/23 la Cassazione ha stabilito che la responsabilità dell’amministratore non può essere confusa con quella della società, considerato che la valutazione va fatta su ambiti ben distinti.
Il caso esaminato dalla S.C. riguardava una vicenda di omicidio colposo a seguito di violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.
Il principio di diritto affermato dalla Corte in sintesi è il seguente: la responsabilità dell’ente va motivata e non va confusa con quella dell’amministratore, i due piani non sono sovrapponili, ma vanno verificate eventuali carenze del modello organizzativo dell’ente evidenziando gli eventuali deficit di tutela che hanno consentito che l’evento lesivo si verificasse. I giudici di legittimità hanno ribadito che nel caso di responsabilità dell’ente va verificata l’idoneità/inidoneità dell’assetto organizzativo che è ben altra cosa rispetto alla personale responsabilità dell’amministratore.
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on. avv. Giuseppe Scozzari