Dlgs 231/01. Sezioni Unite Penali. Nessuna messa alla prova per le società imputate.
A stabilirlo sono state le Sezioni unite penali, con la sentenza n. 14840/2023. È prevalso l’orientamento più rigoroso, ma penalizzante per le aziende.
Secondo la Cassazione l’inapplicabilità alle società dell’istituto della messa alla prova deriva: 1) dal limite della riserva di legge di cui all’art. 25 della Cost.. Nulla poena sine lege, il trattamento sanzionatorio penale nei confronti delle società non è previsto dalla Costituzione e la messa alla prova è un istituto sanzionatorio penale; 2) l’istituto in esame è esclusivamente riconducibile alla persona fisica e non ad una società. Le prescrizioni (servizi sociali per lavori di pubblica utilità), infatti, non possono essere applicate a una persona giuridica la cui rieducazione è ontologicamente non compatibile.
#231 #messaallaprova #dirittopenalesocietario #modelloorganizzativo ioniunitepenali
on. avv. Giuseppe Scozzari