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La giurisprudenza di merito si orienta sempre di più nel ritenere inammissibile l’applicazione dell’istituto della messa alla prova alle società imputate ai sensi del dlgs 231/01.
Il GIP di Bologna con propria ordinanza del 10/12/20 ha ritenuto inapplicabile l’istituto della messa alla prova alla società indagata per il reato di induzione indebita. Per il Gip si tratta di una in compatibilità sostanziale e processuale, ritenuto che l’art. 464 quater cpp (che disciplina il suddetto istituto) è pensato per la persona fisica e non anche per le persone giuridiche. Secondo il Gip la valutazione che deve fare il giudice nel momento in cui ammette il reo alla messa alla prova è una valutazione sulla personalità del reo, in una prospettiva di un giudizio prognostico che propende favorevolmente sulla circostanza che quest’ultimo si asterrà dal porre in essere altre attività delittuose. La motivazione dell’ordinanza è chiara e asserisce che il programma di trattamento riguarda «le modalità di coinvolgimento dell’imputato, nonchè del suo nucleo familiare, e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale», in altri termini se l’imputato supera la prova ha diritto ad un’altra chance. Le prescrizioni del programma riabilitativo, infatti, tendono al reinserimento sociale del reo attraverso una attività di volontariato, oppure lo svolgimento di lavori socialmente utili, attività che cozzerebbero con un percorso applicabile in capo ad una società. Un ragionamento contrario porterebbe alla creazione di un istituto giurisprudenziale non previsto dalla legge e probabilmente contraria ad essa.
on. avv. Giuseppe Scozzari