Decreto Ristori: in Gazzetta Ufficiale il testo convertito in legge #coronavirus #dlristori #attivitàadistanza
Il 24 dicembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto legge n. 137 del 2020 (cosiddetto “Decreto Ristori“) coordinato con la legge di conversione n. 176 del 2020, recante misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tra le numerose previsioni meritano particolare attenzione quelle inerenti il processo penale che, finalmente, consentono di affrontare con meno incertezze le difficoltà connesse alla pandemia, incentivando lo svolgimento delle attività da remoto. La legge di conversione, in particolare, interviene su due principali aspetti: le modalità di svolgimento delle attività giurisdizionali, e l’attività di deposito di atti, documenti e istanze.
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Gli articoli richiamati dettano regole differenziate per ciò che concerne la partecipazione dei soggetti e delle parti alle diverse fasi / gradi dei procedimenti, pur stabilendo come regola generale quella secondo cui le udienze possono essere svolte da remoto, purché vi sia il consenso delle parti, escluse – in ogni caso – le ipotesi di incidente probatorio, giudizio abbreviato, discussione finale e tutte quelle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti. |
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Procedimento d’appello |
Si svolgerà in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, a meno che le parti private richiedano la discussione orale o l’imputato di voler comparire. Previsioni conformi per quanto riguarda il giudizio di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari e quelli di cui agli articoli 10 e 27 del decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia di misure di prevenzione. |
Procedimento |
Senza la richiesta di discussione orale di una delle parti private o del procuratore generale, il collegio deciderà in camera di consiglio senza alcun intervento delle parti. |
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Memorie, documenti, richieste e istanze di cui all’articolo 415 bis c.p.p. prodotte dalla difesa presso gli uffici della procura della Repubblica presso i tribunali, vengano depositati nel portale del processo penale telematico, secondo le modalità previste dal provvedimento del DGSIA del Ministero della Giustizia; |
Tutti gli altri atti, documenti e istanze, vengano depositati mediante l’invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata (inserito nell’apposito registro di cui al Decreto Ministeriale n. 44 del 2011) agli indirizzi di posta elettronica certificata degli Uffici Giudiziari destinatari dell’atto. |
In sintesi, il legislatore sembra aver finalmente preso atto delle difficoltà connesse all’emergenza epidemiologica e della necessità di fornire a tutti gli operatori del diritto gli strumenti idonei a garantire il corretto funzionamento della giustizia: strumenti che, oggi più che mai, rendono necessario l’incremento delle attività giurisdizionali da remoto senza, tuttavia, perdere di vista le garanzie e i diritti dei cittadini.
Dott. Roberto Sciacchitano