EQUIPE MEDICA: RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE. LA CASSAZIONE CIRCOSCRIVE IL PERIMETRO DELL’ERRORE ALTRUI. VALORIZZA IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DEL CARATTERE PERSONALE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE.
La IV sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 30626-19 ha posto ulteriori paletti per l’individuazione della responsabilità medico-professionale nei casi di interventi in équipe.
Nella sentenza in commento la S.C. precisa che la responsabilità per l’eventuale errore altrui non è illimitata, ma va accertata sul piano oggettivo, verificando le attività poste in essere dal singolo medico, concausale, verificando la rilevanza della condotta attiva o omissiva rispetto all’evento, ed infine soggettivo, nei termini della rimproverabilità al medico secondo i canoni della colpa (negligenza-imperizia-imprudenza).
La S.C. precisa ancora una volta che sarebbe errato configurare una responsabilità di gruppo nei casi di cooperazione multidisciplinare ed indica alcuni principi che devono guidare da un lato i medici, nella loro attività di équipe, dall’altro i giudici nel momento in cui devono giudicare, in sintesi:
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ogni sanitario ha l’obbligo di vigilare sull’attività svolta dai medici dell’équipe che lo hanno preceduto od a cui si è aggiunto in virtù dell’obbligo di garanzia nei confronti del paziente;
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il principio di affidamento, che presuppone la correttezza dell’operato del collega, trova il limite nella verifica di idoneità dell’attività svolta da quest’ultimo;
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l’obbligo di garanzia non può essere illimitato ed infatti la S.C. precisa che gli eventuali errori medico-sanitari devono essere evidenti e non settoriali. In questi casi bisogna far ricorso al concetto della “comune conoscenza scientifica del professionista medio”. In altri termini l’anestesista non può essere imputato per un errore del cardiochirurgo e viceversa;
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va verificata in concreto la condotta dei singoli medici per evitare forme occulte di responsabilità penale oggettiva;
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va effettuata una scrupolosa verifica della condotta dei sanitari in relazione all’applicazione\disapplicazione delle linee guida al caso oggetto di intervento.
In conclusione la Cassazione, innovando rispetto ad un precedente indirizzo meno garantista, mette dei punti fermi per la concreta applicazione dell’art. 27 della Costituzione laddove ribadisce che la responsabilità penale non può che essere personale anche nel caso di attività medico-sanitaria in équipe.
Palermo lì 9 settembre ’19
Avv. Giuseppe Scozzari