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Importantissima (e auspicata) sentenza della Corte di Cassazione (18/20 n.18521, che ha ritenuto sussistente il reato di falso ideologico commesso dal consulente tecnico del PM il quale, pur esprimendo un giudizio valutativo, si è discostato dai criteri approvati dalla comunità scientifica e dai dati tecnici ufficiali vigenti.
In altri termini il consulente tecnico del PM che si discosta dai parametri “normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi”, commette il reato di falso ideologico se con false attestazioni prive di valore scientifico se ne discosta in maniera arbitraria.
Il giudice in questo caso avrà l’obbligo di motivare adeguatamente la trasmissione degli atti alla procura, ponendo in evidenza la discrasia scientifica rilevante ai fini del decidere.
Il caso esaminato dalla S.C. riguarda la compatibilità delle polveri emesse da un impianto di sinterizzazione dell’acciaio, il consulente tecnico del PM nella propria consulenza se ne era discostato consapevolmente, sottacendo che i “congeneri” presenti erano scientificamente compatibili, perché caratterizzanti il processo di lavorazione.
Una sentenza che dovrà far riflettere i tanti consulenti tecnici al servizio dei PPMM.
on. avv. Giuseppe Scozzari