Foto dei figli minori sui social network: divieto di pubblicazione in assenza di consenso espresso, qualora sul punto esistano dissidi tra i genitori.
Il codice civile agli articoli 147 e 357 prescrive i doveri dei genitori nei confronti dei figli e impone ad ambedue l’obbligo di mantenerli, istruirli, educarli e assisterli. In queste norme rientra anche la corretta gestione dell’immagine dei minori sui social. In determinati casi, però, è possibile che questi doveri vengano compressi se in contrasto con il diritto alla privacy dei figli, anche se non ancora divenuti maggiorenni.
Il Tribunale di Chieti, con la sentenza n. 403/2020, oltre a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da una coppia, è intervenuto su una particolare tematica: la pubblicazione da parte dei genitori di fotografie dei propri figli minori sui social network. Il giudice ha dato rilevanza alla volontà del minore e ha statuito che sarà lui a decidere se e quando prestare il proprio consenso ai genitori riguardo la pubblicazione di proprie fotografie sui social.
Il caso: in una causa di divorzio veniva contestato, da parte di entrambi i genitori, la pubblicazione di fotografie “non opportune” del figlio minore sui rispettivi profili social e veniva chiesto al giudice di ordinarne la rimozione.
Il giudice di merito, nel pronunciare la sentenza, ha deciso di dar rilievo all’età del ragazzo, ritenendo quest’ultimo capace di autodeterminarsi, e ha ordinato “a entrambe le parti di astenersi da dette pubblicazioni in assenza di consenso esplicito del figlio (minore ma ormai entrato nel diciassettesimo anno d’età)”:
-in ossequio al D.lgs 101/2018, che ha recepito in Italia il Regolamento europeo sulla privacy, il cd. Gdpr (Ue 679/2016), che fissa a 14 anni la soglia minima per iscriversi a un social network senza il consenso dei genitori;
-e in linea con le ultime pronunce della Cassazione che ha definito come “grandi minori” i figli che, pur non avendo ancora raggiunto i 18 anni, hanno la facoltà di orientare le proprie scelte di vita.
La sentenza emessa dal Tribunale di Chieti potrebbe costituire un utile precedente nei casi, ad esempio, dei genitori che utilizzano nel loro smarthphone l’applicazione cd. parental control, per vigilare sugli spostamenti dei propri figli. Anche in questo caso, infatti, il figlio che abbia raggiunto almeno i 14 anni d’età potrà appellarsi alla propria capacità di autodeterminazione e al suo diritto alla privacy e ottenere l’inibizione dell’utilizzo dell’App da parte dei genitori, se ingiustificato.
Dott.ssa Daniela Cappello