GARANTE DELLA PRIVACY. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI DEL LAVORATORE. IMPORTANTI INDICAZIONI ALLE AZIENDE
In tema di diritto di accesso ai dati personali del lavoratore, il Garante della Privacy, con due recenti provvedimenti, ha fornito importanti indicazioni ai fini di una sua concreta effettività.
Il lavoratore, infatti, ha diritto di accedere ai dati personali trattati dal datore di lavoro attraverso un riscontro completo ed effettivo.
Nei provvedimenti in commento, il Garante ha sottolineato come tale diritto venga violato sia quando tali dati non sono forniti, potendo tale diniego limitare, ad esempio, l’esercizio del diritto di difesa del lavoratore nell’ambito di un procedimento disciplinare o di un licenziamento, sia quando tali dati vengono forniti in maniera del tutto generica.
A fronte di una richiesta di accesso del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a fornire le informazioni, con iscritto o con altri mezzi, entro il termine di un mese, prorogabile di altri due in caso di particolare complessità o tenuto conto del numero delle richieste.
Il rifiuto del datore di lavoro è consentito solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, tra cui, ad esempio, quando dalla comunicazione dei dati possa discendere un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento di investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria.
Al di fuori dei casi tassativamente previsti, il rifiuto del datore di lavoro di fornire i dati personali richiesti può determinare l’applicazione di sanzioni amministrative e accessorie.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari